Ai commissari del Governo presso
                                  le regioni
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione  -  Direzione   generale
                                  della istruzione universitaria
                                  Alla presidenza dell'A.G.I.S.
                                  Alla presidenza dell'A.N.I.C.A.
                                     e, p.c.
                                  Alla Ragioneria centrale
  Si  portano  a  conoscenza  le  norme  che  regolano annualmente, a
decorrere dal 1989, gli interventi finanziari sul Fondo speciale  per
lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche.
  Detti  interventi  saranno deliberati sentito, a norma di legge, il
parere della commissione centrale per la cinematografia.
  L'amministrazione  si riserva di effettuare eventuali variazioni al
testo delle vigenti disposizioni regolamentari o di emanare una nuova
circolare  sostitutiva  della  presente entro il 30 luglio di ciascun
anno.
                               DOMANDE
  Le  istanze  di  sovvenzioni,  contributi  di cui all'art. 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il 30
novembre   dell'anno  precedente  all'esercizio  finanziario  cui  si
riferisce la realizzazione di iniziative e/o  manifestazioni  per  le
quali  e'  richiesta  la  sovvenzione  con  plico  raccomandato,  al:
Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione  generale  dello
spettacolo  -  Divisione III - Via della Ferratella in Laterano, 51 -
00184 Roma. (Per le domande inviate a mezzo posta, fa fede la data di
spedizione).
  Le  domande di contributo delle associazioni dei circoli di cultura
cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art.  44  legge  n.  1213
devono essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno.
  Le  richieste  di  premio  degli esercenti di cinema d'essai devono
essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui e' stata svolta l'attivita' d'essai.
SOVVENZIONI LETTERA B), ART. 45, LEGGE N. 1213/1965
Domande.
  Le domande dovranno essere redatte in duplice esemplare, di cui uno
in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  e  successive  modifiche, e sottoscritte dal legale
rappresentante dell'Ente richiedente.
  A  corredo  delle  stesse  si  dovra'  allegare,  sempre in duplice
esemplare, la seguente documentazione:
    a)  atto  notarile di costituzione e statuto (di cui un esemplare
in bollo, solo per gli enti che presentano istanza di sovvenzione per
la  prima  volta)  da cui risulti che non vengano perseguiti scopi di
lucro.  I  soggetti  interessati  dovranno  adeguare  i  propri  atti
affinche' lo Statuto venga uniformato in tale senso. Ogni intervenuta
variazione dello statuto nonche' delle cariche sociali dovra'  essere
tempestivamente documentata al Ministero;
    b)  dichiarazione  relativa alle cariche sociali ed alla scadenza
delle stesse;
    c) programma delle iniziative e/o manifestazioni - da realizzarsi
nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione -  di  seguito
riportate   in   ordine   cronologico  con  una  relazione  sintetica
riferentesi a ciascuna di esse;
    d)  preventivo  finanziario  in  cui siano indicati, per ciascuna
delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del
programma,  i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.
La documentazione di cui alla lettera  b),  c)  e  d)  dovra'  essere
firmata dal legale rappresentante dell'ente.
  Inoltre,   solo   nel  caso  che  l'istanza  di  sovvenzione  venga
presentata da ente pubblico  dovra'  altresi'  essere  inviata  copia
autenticata  (in  duplice  esemplare)  della  preventiva delibera del
relativo   organo   decisionale   riguardante   le   iniziative   e/o
manifestazioni   alla   cui   realizzazione  si  riferisce  l'istanza
medesima. Eventuale onere finanziario assunto dall'ente a detto scopo
nel  proprio  bilancio potra' essere documentato anche con successiva
delibera.
Liquidazione.
  La  liquidazione  verra'  disposta dopo che gli interessati avranno
trasmesso   al   Ministero,   al   termine   delle   iniziative   e/o
manifestazioni, la seguente documentazione, in duplice esemplare:
   1)   bilancio   consuntivo   che,  ricalcando  l'impostazione  del
preventivo  finanziario,  riporti   per   ciascuna   iniziativa   e/o
manifestazione   realizzata   le   rispettive  voci  di  uscita  (con
l'indicazione della documentazione giustificativa), di  entrata  (ivi
incluse  le  quote  di  contributo  di  enti pubblici e privati) e di
deficit;
   2)   una   dettagliata   relazione  per  ciascuna  iniziativa  e/o
manifestazione;
   3)   documentazione   stampa  (recensioni,  manifesti,  locandine,
de'pliants, ecc.);
   4)  dichiarazione  rilasciata  da  pubblica autorita' (prefettura,
comune,  pubblica  sicurezza,  carabinieri,  ambasciate,   consolati,
ecc.),  attestante l'effettivo svolgimento di ciascuna iniziativa e/o
manifestazione e l'afflusso del pubblico, con espresso riferimento al
periodo  in cui la stessa si e' svolta; qualora l'attivita' sia stata
svolta nell'ambito di sedi non aperte al pubblico, sara'  sufficiente
una dichiarazione dell'ente ospitante;
   5)  lettera  relativa alla modalita' scelta per il pagamento della
somma assegnata;
   6) dichiarazione da cui risulti se l'ente richiedente abbia o meno
l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel  caso  che
il  pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento su
conto corrente postale);
   7)  dichiarazione  relativa al domicilio fiscale con l'indicazione
del numero di codice fiscale.
  La  documentazione  di  cui  ai  numeri  1), 2), 5), 6) e 7) dovra'
essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.
                  SOVVENZIONI ISTITUTI UNIVERSITARI
Domande.
  L'istanza  di  sovvenzione,  presentata  dall'istituto  che intende
svolgere  le  iniziative  e/o  manifestazioni  culturali  nel   campo
cinematografico,  dovra'  essere redatta in duplice esemplare, di cui
uno in carta da bollo, con riferimento  all'art.  45  della  legge  4
novembre  1965,  n.  1213, sottoscritta dal direttore dell'istituto e
controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Universita'.
  Alla  domanda  si  dovra' allegare, sempre in duplice esemplare, la
seguente documentazione:
    a)  programma  delle iniziative e/o manifestazioni da realizzarsi
esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione
di seguito indicate in ordine cronologico con una relazione sintetica
riferentesi a ciascuna di esse;
    b)  preventivo  finanziario  in  cui siano indicati, per ciascuna
delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del
programma,  i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.
Liquidazione.
  Gli  istituti dovranno presentare, ad iniziative e/o manifestazioni
realizzate, la documentazione di cui  ai  numeri  1),  2),  5)  e  6)
anzidetti  a  firma  del direttore dell'istituto e controfirmata, per
presa visione, dal rettore dell'Universita'.
                  PREMI ESERCENTI DEI CINEMA D'ESSAI
Domande.
  Le istanze dovranno:
    a) essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in bollo;
    b)  fare  riferimento  alla lettera C) dell'art. 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213,  per  l'attivita'  d'essai  svolta  nell'anno
precedente l'esercizio in cui si chiede il premio;
    c) riportare:
    il numero di codice fiscale dell'esercente;
    il  luogo  e la data di nascita dell'esercente, qualora si tratti
di persona fisica;
    d) essere sottoscritta esclusivamente dal titolare dell'esercizio
cinematografico sia esso persona fisica che societa', ente, ecc.
  Alle istanze si dovranno allegare i seguenti documenti:
   1)  certificato  in  duplice  esemplare,  di  cui  uno  in  bollo,
rilasciato dalla camera di commercio di iscrizione nel registro delle
ditte,  comprovante  l'attivita'  di  esercente  cinematografico  del
firmatario dell'istanza di premio e da  cui  risulti  in  particolare
l'esatta  denominazione  della  sala  cinematografica a cui l'istanza
stessa si riferisce,
o, in alternativa,
due  esemplari  integrali,  di cui uno in bollo, dell'originale della
licenza d'esercizio  rilasciata  dai  competenti  organi  di  polizia
intestata  esclusivamente  all'esercente  firmatario  dell'istanza di
premio, vistati per copia conforme da pubblica autorita'  e  inoltre,
sempre  in  duplice  esemplare,  la ricevuta dell'avvenuto versamento
della tassa annuale di concessione  (con  annessa  causale)  relativa
all'attivita' in corso alla data della presentazione della domanda;
   2)  elenco,  in  duplice esemplare, di cui uno in bollo, nel quale
dovranno essere riportati:
     a) il nome del cinema;
     b)  tutti  i  film  in esso proiettati durante l'anno precedente
l'esercizio in cui si richiede il premio (con indicazione del titolo,
del giorno e mese di programmazione);
     c)  il  numero  totale dei biglietti venduti nel corso dell'anno
precedente l'esercizio in cui si richiede il premio.
  Detto  documento  dovra'  essere munito di autentica notarile o del
visto  da  parte   di   pubblica   autorita'   (prefettura,   comune,
commissariato  di  pubblica  sicurezza, carabinieri) o della S.I.A.E.
Tale autentica o  visto  dovra'  riportare  esattamente  la  seguente
dicitura:   "Si   dichiara   che  i  film  di  cui  al  detto  elenco
corrispondono a tutti quelli  programmati  nell'anno  e  segnati  nel
relativo  registro delle programmazioni e che il totale dei biglietti
e' tratto dall'apposito registro di carico e scarico".
  Non  saranno prese in considerazione le istanze che siano corredate
da un elenco parziale dei film programmati nel corso dell'anno;
   3)  relazione,  in duplice esemplare, in carta semplice - datata e
firmata dall'esercente che presenta l'istanza - sull'attivita' svolta
nell'anno  precedente  l'esercizio  in  cui  si chiede il premio, con
particolare  riguardo  alle  attivita'  collaterali   (presentazioni,
dibattiti,  conferenze referendum, ecc.) con relativa documentazione,
in duplice esemplare, riguardante dette eventuali  attivita'  (schede
filmografiche,  de'pliants,  locandine,  ritagli  stampa, fotografie,
ecc.).
Liquidazione.
  La liquidazione del "premio" concesso agli esercenti e' subordinata
alla trasmissione degli altri  documenti  sottoelencati  (in  duplice
esemplare):
    a)  certificato  del  tribunale,  di  cui  uno in bollo - sezione
societa' commerciali - attestante che la societa' stessa trovasi  nel
pieno e libero esercizio dei suoi diritti e dal quale risulti il nome
del legale rappresentante (questo certificato va presentato  soltanto
nel caso in cui l'esercente sia una societa');
    b)  dichiarazione,  in  carta  semplice, dalla quale si evinca la
sede del domicilio fiscale dell'esercente;
    c)  lettera relativa alla "modalita'" scelta per il pagamento del
premio.
  La documentazione di cui alle lettere b) e c) dovra' essere firmata
dall'esercente del cinema.
ASSOCIAZIONI DEI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA
A) Liquidazione contributi.
  Le   associazioni   dei   circoli   di   cultura   cinematografica,
riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge  in  oggetto,  secondo
quanto prescritto dal comma 6 di detto articolo, modificato dall'art.
1, comma 19, della legge 10 maggio 1983, n. 182, entro il 31  gennaio
di  ogni  anno  dovranno  trasmettere  a questo Ministero la seguente
documentazione, ai fini della liquidazione  del  contributo  concesso
nell'anno precedente:
   1)  elenco  aggiornato  in  sei  copie,  dei  circoli  aderenti ed
effettivamente operanti nell'anno  precedente,  costituiti  con  atto
pubblico. Tale elenco dovra' comprendere:
    denominazione dei circoli, citta' ed indirizzo;
    data di costituzione;
    data di adesione all'associazione (per i nuovi circoli l'adesione
all'associazione  dovra'  essere  espressamente  indicata   nell'atto
costitutivo   o   in   una   dichiarazione  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del circolo);
    in  calce  all'elenco  dovra'  essere  dichiarato espressamente a
firma del legale responsabile dell'associazione, che i circoli stessi
siano  in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 44 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213;
    nominativo del responsabile del circolo;
   2)   dettagliata   relazione,   in   duplice  esemplare,  relativa
all'attivita' svolta nell'anno precedente, con particolare riguardo a
quella effettuata dai circoli associati;
   3)  bilancio  consuntivo,  in duplice esemplare, relativo all'anno
precedente;
   4)   documentazione   stampa   (pubblicazioni  varie,  recensioni,
locandine, de'pliants, ecc.) in duplice esemplare;
   5)  dichiarazione in carta semplice ed in duplice esemplare da cui
risulti che l'associazione abbia o meno l'obbligo  della  tenuta  del
bollettario   d'incasso   (solo  nel  caso  che  il  pagamento  della
sovvenzione non venga richiesto con  versamento  sul  conto  corrente
postale);
   6) dichiarazione, in carta semplice ed in duplice esemplare, dalla
quale si evinca la sede del domicilio fiscale dell'associazione ed il
numero di codice fiscale della stessa;
   7)  lettera  relativa alla "modalita'" scelta per il pagamento del
contributo;
   8)  dichiarazione attestante la composizione dell'organo direttivo
dell'associazione, l'attribuzione degli incarichi al suo interno,  il
periodo della sua permanenza in carica.
  Tutta  la  documentazione  sopra  indicata  dovra'  essere datata e
firmata dal legale rappresentante dell'associazione.
B) Assegnazione contributi.
  Ai  fini  dell'assegnazione del contributo annuale, le associazioni
dovranno inoltre far pervenire entro la data del 31 gennaio  di  ogni
anno  domanda di contributo, redatta in duplice esemplare, di cui uno
in carta  da  bollo,  che  dovra'  fare  esplicito  riferimento  agli
articoli  44  e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e all'art. 1,
comma 19, della legge 10 maggio 1983, n. 182.
  Alla domanda debbono essere allegati:
   programma dell'attivita' che s'intende realizzare nell'anno;
   preventivo finanziario (comprendente uscite, entrate e deficit).
CRITERI DI MASSIMA PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI
   A)  Ai  fini  dell'attribuzione  delle  sovvenzioni previste dalla
lettera B dell'art. 45 sara' tenuto conto  dei  seguenti  criteri  di
massima:
   per  quanto  riguarda  le  istanze di sovvenzione riferentesi alla
realizzazione di mostre, festivals e rassegne:
    1)  la  rilevanza  del  progetto  preventivato  comprensivo della
programmazione filmica;
    2) la loro tradizione culturale e cinematografica;
    3) la proposizione di nuove opere cinematografiche in particolare
di quelle di non facile collocazione nel circuito  commerciale  e  di
opere di accertata validita' artistica;
    4)  la  ripartizione  geografica  per  regione,  con  particolare
attenzione per il sud e le aree depresse;
    5)  la  consistenza delle strutture organizzative sotto l'aspetto
tecnico operativo ed in relazione alla loro capacita' propositiva;
    6)  l'esistenza  e  l'entita' di eventuali contributi da parte di
enti sostenitori e soprattutto di enti pubblici territoriali;
    7)   l'interesse   locale,   nazionale  ed  internazionale  delle
iniziative e/o manifestazioni;
    8)  l'attitudine  e vocazione turistica delle localita' in cui si
svolgono le iniziative e/o manifestazioni.
   per  quanto  riguarda  le  istanze di sovvenzione riferentesi alla
realizzazione, in linea di massima a carattere annuale, di iniziative
e/o   manifestazioni   da   parte  di  enti,  istituzioni  culturali,
didattiche, scientifiche, sindacali e professionali:
    1)  lo  sviluppo  del  cinema  sul  piano culturale e tecnico con
particolare riferimento  alla  ricerca  storica,  alla  conservazione
delle  opere  e alla critica delle stesse nonche' alla valorizzazione
delle tradizioni culturali e sociali della cinematografia;
    2)   l'interesse   locale,   nazionale  ed  internazionale  delle
iniziative e/o manifestazioni;
    3)   la   validita'   propositiva   e  di  analisi  del  fenomeno
cinematografico;
    4) le iniziative editoriali specifiche del settore (pubblicazioni
varie) sotto  il  profilo  della  frequenza,  della  tiratura,  della
distribuzione   in   Italia   ed  all'estero  nonche'  del  carattere
divulgativo, scientifico e tecnico.
   B)  Ai fini dell'attribuzione dei premi agli esercenti dei "Cinema
d'essai" previsti dalla lettera C dell'art. 45 sara' tenuto conto dei
seguenti criteri di massima:
   1)  la  quantita'  e  la qualita' della programmazione di films di
particolare interesse artistico, sociale e culturale;
   2)  l'entita'  delle  teniture di films con finalita' artistiche o
culturali e con riferimento alla classificazione delle sale  ed  alla
loro ubicazione in aree cinematograficamente depresse;
   3) le attivita' collateriali.
   C)   Ai   fini   della   concessione  del  contributo  annuo  alle
associazioni dei circoli cinematografici, riconosciute dal Ministero,
previsto dall'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
modificato ed integrato dalla legge 10 maggio 1983, n.  182, art.  1,
commi  18,  19  e  20,  sara'  tenuto  conto  dei seguenti criteri di
massima:
   per quanto riguarda l'attivita' gia' svolta:
    1) l'attivita' editoriale e divulgativa;
    2) l'ampiezza e la qualita' del materiale informativo;
    3)  l'azione  di  indirizzo  e di assistenza a favore dei circoli
aderenti;
    4) l'organizzazione dei servizi comuni;
    5) il numero e l'attivita' dei circoli aderenti ed operanti;
    6)  le  iniziative  specifiche  promosse direttamente da ciascuna
associazione (convegni, tavole rotonde, seminari di studio, corsi  di
informazione  e  formazione  professionale  di  animatori e operatori
culturali, ecc.);
   per  quanto  riguarda  il programma di attivita' da svolgere sara'
tenuto conto in particolare delle iniziative e/o  manifestazioni  che
ciascuna   associazione   si   prefigge  di  realizzare  direttamente
(convegni, tavole rotonde, seminari di studio, corsi di  informazione
e formazione professionale di animatori e operatori culturali, ecc.).
             ASSEGNAZIONE SOVVENZIONI LETTERA B), ART. 45
  In  sede di assegnazione della sovvenzione (lettera b, art. 45) per
le singole iniziative e/o manifestazioni, l'amministrazione,  sentita
la Commissione centrale per la cinematografia, si riserva la facolta'
di autorizzare  una  realizzazione  ridotta  delle  medesime  con  un
proporzionale  contenimento  delle  uscite e del deficit in relazione
all'entita' della sovvenzione concessa.
                ESAME ISTANZE SOVVENZIONI A CONSUNTIVO
  L'amministrazione  si  riserva  la facolta' di rinviare, sentita la
Commissione centrale per la cinematografia, l'eventuale  assegnazione
della  sovvenzione  per  iniziative  e/o  manifestazioni  inerenti lo
sviluppo del cinema sul  piano  artistico,  culturale  e  tecnico,  a
presentazione  dei  relativi  bilanci consuntivi formulati secondo le
indicazioni fornite per l'analogo  documento  contabile  indicato  al
paragrafo 1 (pag. 3).
                 DOMANDE DI INTEGRAZIONE E DI RIESAME
  Solo  dopo  l'esame  di  tutte  le  istanze  di sovvenzioni e premi
pervenute, eventuali domande di riesame di istanze non accolte  e  di
integrazione  di contributi potranno essere prese in considerazione e
sottoposte al parere della Commissione centrale per la cinematografia
previa  presentazione  della  documentazione  consuntiva  di ciascuna
iniziativa e/o manifestazione contenuta nel programma e comunque, per
quanto   concerne   le  prime,  in  presenza  di  nuovi  elementi  di
valutazione e,  con  riferimento  alle  istanze  di  integrazione,  a
condizione  che  per  ciascuna  iniziativa  e/o  manifestazione siano
esposti un  decifit  superiore  nonche'  un  importo  di  uscite  non
inferiore a quelli preventivati.
                         INIZIATIVE SPECIALI
  L'amministrazione,   per   far  fronte  ad  esigenze  improvvise  o
straordinarie,   si   riserva    la    facolta'    di    intervenire,
indipendentemente,  dai  termini indicati dalla presente circolare, a
favore delle iniziative cinematografiche per le quali sia stata fatta
domanda   di  contributo  su  esplicito  invito  dell'amministrazione
stessa.
  Le  istanze  dovranno  pervenire  con  le  modalita' previste dalla
presente circolare entro trenta giorni  dalla  ricezione  dell'invito
stesso.
  Per  la  determinazione dell'entita' del contributo si terra' conto
degli elementi che avranno motivato l'invito dell'amministrazione.
                     DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
  L'amministrazione  si  riserva  di richiedere agli interessati ogni
ulteriore  documentazione   al   fine   dell'assegnazione   e   della
liquidazione dei contributi.
            REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI
  La  liquidazione  del  contributo assegnato per la realizzazione di
ogni iniziativa e/o manifestazione e' subordinata al  riscontro,  nel
consuntivo,  alla corrispondenza degli importi relativi alle uscite e
al deficit rispetto a quelli analoghi cui  e'  stato  commisurato  il
contributo al momento della sua attribuzione.
  Qualora   tale   condizione  non  risulti  soddisfatta,  il  citato
contributo, sentita la Commissione centrale  per  la  cinematografia,
potra' essere decurtato o revocato.
  L'importo  del  contributo  medesimo  non  potra'  essere  comunque
superiore al deficit risultante dal conto consuntivo.
  Nel  caso  di  mancata  realizzazione  di  ciascuna  iniziativa e/o
manifestazione il relativo contributo sara' revocato.
                               DEROGHE
  Il  Ministero,  sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematrografia, potra' prendere in considerazione domande presentate
oltre  il  termine  stabilito  dalla  presente  circolare  quando  si
riferiscano  ad  importanti   iniziative   e/o   manifestazioni   che
interessino   lo   sviluppo  e  la  diffusione  della  cinematografia
italiana.
                 CALENDARIO DELLE RASSEGNE, FESTIVALS
          E CONCORSI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO DELLO STATO
  Nelle  istanze  volte  ad ottenere il contributo dello Stato per la
realizzazione di rassegne, festivals e concorsi in Italia deve essere
indicata la data o il periodo di svolgimento di ciascuna di esse.
  Il   Ministero   del   turismo   e   dello  spettacolo  curera'  la
predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni,  cui
sara'  data  tempestivamente  la  massima diffusione anche al fine di
favorire il migliore e necessario coordinamento.
                ACCONTI SU SOVVENZIONI PER INIZIATIVE
              E/O MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI IN ITALIA
  Su istanza contestuale a quella di sovvenzione o con altra separata
redatta in due esemplari - di cui  uno  in  carta  legale  -  possono
essere  erogati,  sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia, acconti fino al 70%  dell'importo  delle  sovvenzioni
concesse per iniziative e/o manifestazioni in Italia.
  Gli  acconti  erogati  per  iniziative  e/o  manifestazioni che non
venissero  realizzate  o  per  le  quali  l'amministrazione   dovesse
disporre  la decadenza della sovvenzione, possono essere conguagliati
con altre sovvenzioni concesse allo stesso ente od  associazione  nel
corso dello stesso esercizio finanziario.
  Le  associazioni  o enti che non provvedano alla restituzione degli
acconti, eventualmente non conguagliabili, entro e non oltre sessanta
giorni  dall'accertamento  che  le  iniziative e/o manifestazioni non
vengono  realizzate  o  dalla  richiesta  dell'amministrazione,  sono
esclusi  da  future sovvenzioni sul fondo speciale di cui all'art. 45
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per almeno un  triennio,  ferma
restando la responsabilita' patrimoniale nei confronti dello Stato.
                             CONVOCAZIONE
              COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA
  Al   fine,  inoltre,  di  rendere  il  piu'  possibile  efficace  e
tempestivo  il  sostegno  alle  iniziative  e/o   manifestazioni   da
sovvenzionare,  la  Commissione centrale per la cinematografia verra'
convocata entro il primo semestre di ciascun anno.
  Si pregano le SS.LL. e gli enti in indirizzo di voler assicurare la
piu' ampia e sollecita diffusione della presente circolare.
                                                 Il Ministro: CARRARO