Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  "Casteller" riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1974, n. 257), propone che nel
disciplinare di produzione siano modificati per intero  gli  articoli
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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       Proposta di modificazione al disciplinare di produzione
                       della D.O.C. "Casteller"
   Art. 1. (Invariato).
   Art.  2.  -  Il  vino  "Casteller"  deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni:
    Schiava grossa e/o schiava gentile, minimo 30%;
    Lambrusco a foglia frastagliata fino ad un massimo del 60%;
    Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente non
oltre il 20%.
   Art.  3.  -  La  zona  di  produzione  delle  uve  destinate  alla
produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata
"Casteller",  comprende  il  territorio amministrativo dei comuni di:
Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio,  Besenello,  Brentonico,  Calavino,
Calliano,  Cavedine,  Cembra,  Cimone,  Civezzano, Drena, Dro, Faedo,
Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignagno, Mezzocorona,
Mezzolombardo,  Mori,  Nago-Torbole,  Nave-S.  Rocco, Nogaredo, Nomi,
Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roveree'  della  Luna,
Rovereto,  San  Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Ton, Trambileno,
Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino "Casteller" devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione
nell'albo di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con
buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano purche' questi
ultimi  a  tradizione  viticola,  con  esclusione dei terreni situati
oltre i 600 metri sopra il livello del mare.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non  modificare  le  caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del vino
"Casteller"  e'  stabilita  in  160  q.li  per  ettaro   in   coltura
specializzata.  A  detto  limite,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% del limite
massimo.
   Il  servizio  vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della
provincia  autonoma  di  Trento,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva  per
ettaro  inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   La  resa  delle  uve  in  vino  non  deve essere superiore al 70%.
L'eventuale supero di resa non avra' diritto alla D.O.C.
   Art.  5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nel territorio della provincia di Trento.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Casteller" una gradazione alcoolica complessiva minima  naturale  di
gradi 9,5.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   L'eventuale  arricchimento,  previsto  dalle  norme  comunitarie e
nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati  e
mosti  concentrati  di  zone  anche  diverse  da quella delimitata al
precedente art. 3.
   Art.  6. - Il vino "Casteller" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
    odore: vinoso con leggero profumo gradevole;
    sapore:  asciutto  o leggermente amabile, o amabile (max 7 g/1 di
zuccheri), armonico, vellutato, gradevole;
    gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E'  in  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
   Art.  7. - Il vino "Casteller" prodotto con le uve di cui all'art.
2 che assicurino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale
non inferiore a gr. 11,00 e sia immesso al consumo con una gradazione
alcoolica minima complessiva di gr. 11,5 ed un estratto  secco  netto
minimo  del  20  per  mille  puo'  portare  in  etichetta la menzione
"superiore". Il vino "Casteller" superiore  deve  essere  immesso  al
consumo  in  bottiglia di vetro aventi chiusure che si addicono ad un
vino di pregio, escludendo il tappo a corona e il tappo a strappo.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve
da cui il vino deriva.
   Art.  8.  - E' vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata  Casteller  qualsiasi   qualificazione   aggiuntiva   ivi
compresi   gli   aggettivi   "riserva",  "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato" e similari.
   Nella   designazione   e   presentazione  del  vino  Casteller  e'
obbligatorio indicare in etichetta la locuzione "amabile" per i  tipi
aventi  tale  caratteristica.  E' consentito l'uso di indicazione che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  non
aventi  significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in inganno
l'acquirente, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
comuni,  frazioni,  aree,  fattorie,  zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e  delle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.