Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Casteller" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1974, n. 257), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------------------ Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della D.O.C. "Casteller" Art. 1. (Invariato). Art. 2. - Il vino "Casteller" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Schiava grossa e/o schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata fino ad un massimo del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente non oltre il 20%. Art. 3. - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller", comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignagno, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave-S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roveree' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Casteller" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano purche' questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Casteller" e' stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% del limite massimo. Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa non avra' diritto alla D.O.C. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Casteller" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati di zone anche diverse da quella delimitata al precedente art. 3. Art. 6. - Il vino "Casteller" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: vinoso con leggero profumo gradevole; sapore: asciutto o leggermente amabile, o amabile (max 7 g/1 di zuccheri), armonico, vellutato, gradevole; gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Il vino "Casteller" prodotto con le uve di cui all'art. 2 che assicurino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gr. 11,00 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di gr. 11,5 ed un estratto secco netto minimo del 20 per mille puo' portare in etichetta la menzione "superiore". Il vino "Casteller" superiore deve essere immesso al consumo in bottiglia di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona e il tappo a strappo. E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva. Art. 8. - E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata Casteller qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Nella designazione e presentazione del vino Casteller e' obbligatorio indicare in etichetta la locuzione "amabile" per i tipi aventi tale caratteristica. E' consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.