IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 4 settembre 1987,
n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  novembre  1987,
n.  452,  con  i  quali  si  autorizza  la  GEPI, unitamente ad altri
soggetti, a  promuovere  e  realizzare  iniziative  di  reimpiego  di
lavoratori  che  beneficiano  del  trattamento  di cassa integrazione
straordinaria in conseguenza di crisi aziendali accertate in  settori
ed   ambiti   territoriali   specificamente   individuati  nonche'  a
concordare con amministrazioni ed enti  pubblici  progetti  operativi
che  prevedano  l'occupazione  temporanea in lavori socialmente utili
dei lavoratori medesimi;
  Visti  i  commi  3  e  4  del richiamato art. 3 che rispettivamente
determinano  le  modalita'   di   elevazione   del   trattamento   di
integrazione   salariale  per  i  lavoratori  utilizzati  nei  lavori
socialmente utili dianzi ricordati e individuano i casi di cessazione
dal beneficio di integrazione salariale medesima;
  Visto  l'art. 4 del predetto decreto che consente ai lavoratori che
intraprendano una attivita' autonoma o si associno in cooperative  di
produzione  e  lavoro, di richiedere, in sostituzione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  la  liquidazione  in  unica
soluzione dell'indennita' ad essi spettante;
  Considerato  che l'art. 5 del predetto decreto demanda al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro   e   dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,
l'emanazione delle norme di attuazione dei citati articoli 3 e 4;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  societa'  i  cui  dipendenti  fruiscono  dei trattamenti di
integrazione salariale ai sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  22
dicembre  1981,  n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 1982, n. 63, e  degli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge  4
settembre  1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, sono  tenute  a  comunicare  alle  commissioni
regionali  per  l'impiego,  competenti  per  territorio, l'elenco dei
lavoratori che beneficiano del trattamento di integrazione  salariale
straordinaria.
  2.  Per  ciascun  lavoratore le societa' di cui al comma 1 dovranno
indicare:
   l'anzianita'   di   godimento   del  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria corrisposta a far data dalla assunzione nelle
societa' medesime;
   la  qualifica  posseduta  e/o  le  mansioni  esercitate al momento
dell'assunzione;
   il  livello  di  inquadramento  ed  il  corrispondente trattamento
retributivo;
   il luogo di residenza;
   lo stato di famiglia.