IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con i quali si autorizza la GEPI, unitamente ad altri soggetti, a promuovere e realizzare iniziative di reimpiego di lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria in conseguenza di crisi aziendali accertate in settori ed ambiti territoriali specificamente individuati nonche' a concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili dei lavoratori medesimi; Visti i commi 3 e 4 del richiamato art. 3 che rispettivamente determinano le modalita' di elevazione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili dianzi ricordati e individuano i casi di cessazione dal beneficio di integrazione salariale medesima; Visto l'art. 4 del predetto decreto che consente ai lavoratori che intraprendano una attivita' autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, di richiedere, in sostituzione del trattamento straordinario di integrazione salariale, la liquidazione in unica soluzione dell'indennita' ad essi spettante; Considerato che l'art. 5 del predetto decreto demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'emanazione delle norme di attuazione dei citati articoli 3 e 4; Decreta: Art. 1. 1. Le societa' i cui dipendenti fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono tenute a comunicare alle commissioni regionali per l'impiego, competenti per territorio, l'elenco dei lavoratori che beneficiano del trattamento di integrazione salariale straordinaria. 2. Per ciascun lavoratore le societa' di cui al comma 1 dovranno indicare: l'anzianita' di godimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria corrisposta a far data dalla assunzione nelle societa' medesime; la qualifica posseduta e/o le mansioni esercitate al momento dell'assunzione; il livello di inquadramento ed il corrispondente trattamento retributivo; il luogo di residenza; lo stato di famiglia.