IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197,
come modificato dall'art.  25,  primo  comma,  del  decreto-legge  31
agosto  1987,  n.  359, il quale dispone che i livelli funzionali del
personale della  Cassa  depositi  e  prestiti,  nonche'  le  relative
dotazioni   organiche,  declaratorie  delle  funzioni,  modalita'  di
accesso ed eventuali equipollenze  con  l'ordinamento  statale,  sono
determinati  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministero del  tesoro,  previa  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza;
  Visti  i  precedenti decreti presidenziali 4 agosto 1984 e 4 agosto
1986, concernenti i livelli funzionali e le qualifiche dei dirigenti,
funzionari  ed impiegati della Cassa depositi e prestiti, le relative
dotazioni organiche  e  le  equipollenze  con  l'ordinamento  statale
(pubblicati  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11
agosto 1984 e n. 236 del 10 ottobre 1986, serie generale);
  Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti assunte alle date 18 giugno 1985, 28 ottobre 1986
e  1›  luglio  1987,  concernenti, fra l'altro, le declaratorie delle
funzioni  e  le  modalita'  di  accesso  ai  livelli  dei  dirigenti,
funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti;
  Visto  l'art.  25, secondo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, il quale dispone che, entro tre mesi  dalla  sua  entrata  in
vigore   dovra'   essere   effettuata   l'integrazione   del  decreto
presidenziale 4 agosto 1986 citato, sulla base  delle  sole  proposte
del  consiglio  di  amministrazione  della Cassa depositi e prestiti,
nonche' delle delibere consiliari gia' adottate in merito;
  Ritenuta   la   necessita'   di   integrare  i  precedenti  decreti
presidenziali sulla base delle deliberazioni predette;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  4  agosto  1986,
concernente modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  4
agosto  1984 relativo alla dotazione numerica e ai livelli funzionali
del personale della Cassa depositi e  prestiti,  e'  integrato  dagli
articoli seguenti:
  "Art.  3  (Funzioni  dirigenziali).  -  Sono  funzioni dirigenziali
quelle  richiedenti  discrezionalita'   di   poteri,   autonomia   di
iniziative e di decisione nell'ambito dei programmi e degli indirizzi
stabiliti dall'amministrazione.
  Art.  4  (Funzioni di vice direttore generale). - Il vice direttore
generale coadiuva il direttore generale  nella  sua  attivita'  e  lo
sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.
  Al vice direttore generale potranno essere attribuite dal consiglio
di amministrazione anche le funzioni di capo dipartimento.
  Art. 5 (Funzioni di capo dipartimento). - Al capo dipartimento sono
demandati la direzione ed il coordinamento di un'area dipartimentale.
  Art.  6  (Funzioni  del  capo  servizio).  -  Ai capi servizio sono
demandati la direzione ed il coordinamento di piu'  unita'  organiche
fra  loro  omogenee. Ad essi possono anche essere attribuite funzioni
ispettive o  di  preposizione  ad  unita'  organiche  di  particolare
rilevanza.
  Art.  7  (Funzioni  di  dirigente).  -  Al  dirigente  spettano  la
direzione ed il coordinamento dell'unita' organica cui lo  stesso  e'
preposto.  Ad  esso  possono  essere  affidati,  anche collegialmente
(staff), specifici incarichi operativi, di studio, di  organizzazione
o ispettivi.
  Art.  8  (Promozione  a  capo  servizio).  -  La  qualifica di capo
servizio e' conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra i
dirigenti  con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
  Art.  9  (Promozione  a  capo dipartimento). - La qualifica di capo
dipartimento e' conferita dal consiglio di amministrazione  a  scelta
fra  i  capi servizio con almeno tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
  Art.  10  (Nomina  a  vice  direttore generale). - La nomina a vice
direttore generale viene conferita dal consiglio di  amministrazione,
su  proposta  del direttore generale, al capo dipartimento, ovvero ad
un capo servizio che abbia almeno  tre  anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica.
  Art.  11  (Livelli  funzionali  e qualifiche dei funzionari e degli
impiegati).  -  I  funzionari   e   gli   impiegati   sono   distinti
rispettivamente   in   due   ed   in   quattro   livelli   funzionali
corrispondenti ad altrettante qualifiche, le  cui  attribuzioni  sono
stabilite secondo le seguenti declaratorie di funzioni:
 
Livelli                Declaratoria                        Qualifica
   -                         -                                  -
 
6›  Funzioni vicarie del dirigente in caso di assenza od impedimento.
          Funzioni di rappresentanza dell'istituto, di consulenza, di
          studio, di ricerca, in relazione agli  specifici  incarichi
          conferiti   dall'amministrazione.   Direzione   di   uffici
          sub-dirigenziali. Funzioni indicate nella declaratoria  del
          5›  livello  svolte  con  particolare  grado di autonomia e
          responsabilita'
                                                        Funzionario I
 
5› Attivita' professionali tecniche, amministrative o contabili di
          elevata  rilevanza  per  responsabilita' e discrezionalita'
          operativa  e  decisionali  in  uno  specifico  settore  e/o
          nell'ambito  di  unita'  funzionali  secondo  le  direttive
          dell'amministrazione  e   dei   dirigenti.   Funzioni   che
          implicano  coordinamento,  controllo  e  verifica di unita'
          operative, attivita' di studio, di analisi, di elaborazione
          e   promozione   di   piani   e   programmi.   Funzioni  di
          rappresentanza dell'Istituto in  relazione  agli  specifici
          incarichi   conferiti   dall'amministrazione.  Funzioni  ed
          attivita'  professionali  di  analisi  (di  sistema  e   di
          procedure)  e  di  coordinamento  di  gruppi di analisi, di
          progettazione e di programmazione nei settori  informatici.
          Responsabilita' per i risultati conseguiti
                                                       Funzionario II
 
4› Funzioni con autonomia di merito nell'ambito delle istruzioni
          ricevute.     Conoscenza     notevole    delle    procedure
          amministrative tecniche e contabili, acquisita anche  nella
          pratica  di  lavoro  comportante un'autonoma valutazione di
          atti preliminari, istruttori complessi ed  esecutivi  degli
          atti tipici dell'Istituto.  Responsabilita' operativa anche
          di gruppo in relazione alle istruzioni  ricevute.  Funzioni
          di  analisi  di  programma, di programmazione e di gestione
          tecnica  delle  procedure   nel   settore   operativo   con
          responsabilita' tecnico-operativa nei settori informatici
                                                     Impiegato di 1/A
 
3› Attivita' variabili e/o complesse per il perseguimento dei
          risultati   con   facolta'   di  decisione  e  di  proposta
          nell'ambito di direttive generali. Capacita' professionale,
          preparazione    teorica   e   conoscenze   tecnico-pratiche
          acquisite anche con l'esperienza  sugli  aspetti  specifici
          della  materia  trattata.  Responsabilita' operativa per le
          attivita'  svolte  in  relazione  alle  direttive  generali
          ricevute.   Funzioni   di   programmazione,  di  intervento
          tecnico-operativo   comportanti    responsabilita'    anche
          decisionali  in  sede  di coordinamento di gruppi di unita'
          ausiliarie nei settori informatici
                                                     Impiegato di 1/B
 
2› Attivita' di carattere esecutivo nell'ambito di direttive
          permanenti  o specifiche commissioni richiedenti conoscenze
          tecnico-pratiche.   Responsabilita'   per    la    corretta
          esecuzione  del proprio lavoro. Funzioni operative relative
          ad unita' periferiche ed ausiliarie nei settori informatici
                                                      Impiegato di II
 
1› Attivita' semplici il cui espletamento richiede preparazione e
          conoscenze  elementari  da  acquisire  nell'esercizio delle
          attivita' medesime
                                                     Impiegato di III
 
  Art.  12 (Promozione al 4›, 5› e 6› livello). - La promozione al 4›
livello si consegue dopo otto anni di permanenza senza  demerito  nel
3›  livello,  ridotti  a  quattro per coloro che siano in possesso di
diploma di laurea richiesto per l'accesso al 3› livello stesso ed  e'
conferita dal consiglio di amministrazione.
  La   promozione  al  5›  livello  e'  conferita  dal  consiglio  di
amministrazione, entro il  limite  dei  posti  disponibili,  mediante
scrutinio   "per   merito  comparativo",  al  quale  sono  ammessi  i
dipendenti di 4› livello con cinque anni di  effettivo  servizio  nel
livello.
  La promozione al 6› livello, entro il limite dei posti disponibili,
e' conferita "per merito" dal  consiglio  di  amministrazione,  sulla
base dei criteri fissati dallo stesso consiglio, ai funzionari del 5›
livello con almeno cinque anni  di  effettivo  servizio  nel  livello
ovvero  ai  dipendenti  provenienti dalla ex carriera direttiva delle
amministrazioni dello Stato  con  almeno  cinque  anni  di  effettivo
servizio in detta carriera.
  Art.  13 (Requisiti per l'accesso ai livelli). - L'accesso ai primi
tre livelli dovra' avvenire mediante pubblico concorso,  fatte  salve
le norme per l'assunzione delle categorie riservatarie.
  A  detti concorsi potranno partecipare per il 3› livello coloro che
siano in possesso di specifico diploma di scuola media superiore o di
specifico  diploma  di  laurea; per il 2› livello coloro che siano in
possesso di diploma di scuola media inferiore e  per  il  1›  livello
coloro  che abbiano completato la frequenza alla scuola dell'obbligo.
  L'accesso  per  concorso  ai  livelli  superiori  al  terzo  potra'
avvenire, previa delibera del consiglio di amministrazione,  soltanto
per l'assunzione di tecnici.
  Art.  14 (Concorsi). - I concorsi di cui al precedente art. 13 sono
banditi dal direttore generale della Cassa depositi  e  prestiti,  su
deliberazione  del consiglio di amministrazione della Cassa stessa, e
resi pubblici mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, parte seconda.
  Nel  bando dovranno essere indicati, di volta in volta, i titoli di
studio   o   professionali,   nonche'   i    particolari    requisiti
specificatamente  richiesti  per  l'assunzione  e per l'ammissione ai
concorsi e le modalita' di esplicazione degli stessi.
  Il  quaranta  o  il  trenta  per  cento  dei posti messi a concorso
rispettivamente per il 2› e il 3› livello e' riservato ai  dipendenti
del  livello  immediatamente  inferiore  che abbiano uno dei seguenti
requisiti:
   possesso del titolo di studio richiesto;
   otto  anni  di  anzianita'  maturati  nel  livello  immediatamente
inferiore a quello cui si concorre;
   cinque anni di anzianita' nel livello di cui al precedente punto e
possesso del titolo di studio richiesto per il  livello  inferiore  a
quello cui si concorre".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  AMATO, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1988
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 213