IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973, n. 876, recante aumento della
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della  Banca  europea
per gli investimenti (B.E.I.);
  Visto  in  particolare  l'art.  3  di  detta  legge, che accorda la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per  il  pagamento
degli  interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi
con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne  il  ricavo
al  finanziamento  di  iniziative  da  realizzare  nel  territorio di
competenza della Cassa per il Mezzogiorno,  disponendo  altresi'  che
gli  istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di
cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del
Ministro del tesoro;
  Vista  la  domanda  in  data  21  gennaio  1988,  con  la  quale il
Mediocredito lombardo ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le
operazioni finanziarie suddette;
  Ritenuto che si possa provvedere in merito;
 
                               Decreta:
 
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1973, n. 876, il  Mediocredito  lombardo  e'  abilitato  a  contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il
ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di
competenza  della  Cassa  per il Mezzogiorno nel settore industriale,
nel settore delle infrastrutture e  dei  servizi  ed  in  quello  dei
progetti  speciali  di  cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n.
853, e successive modificazioni, fermi restando i  limiti  posti  per
l'operativita'   fuori   regione  e  le  disposizioni  legislative  e
statutarie che disciplinano l'attivita' dell'Istituto medesimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 aprile 1988
                                                   Il Ministro: AMATO