IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.; Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 39; Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, recante le modalita' di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87; Visti i regolamenti CEE n. 4022/87 del 23 dicembre 1987 e n. 529/88 del 26 febbraio 1988, che stabiliscono le modalita' di applicazione della predetta distillazione per la campagna viticola 1987-88; Viste le circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2 del 29 gennaio 1988 e n. 6 del 10 marzo 1988; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie; Nell'adunanza del 5 maggio 1988; Ha deliberato: Art. 1. I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1 marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 4022/87 del 23 dicembre 1987 e n. 529/88 del 26 febbraio 1988, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.