IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A.;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  822/87 del 16 marzo 1987, relativo
all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,  e  successive
modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 39;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2179/83  del  25  luglio  1983,  e
successive modificazioni, che stabilisce le regole generali  relative
alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, recante le
modalita' di applicazione della  distillazione  obbligatoria  di  cui
all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;
  Visti i regolamenti CEE n. 4022/87 del 23 dicembre 1987 e n. 529/88
del 26 febbraio 1988, che stabiliscono le modalita'  di  applicazione
della predetta distillazione per la campagna viticola 1987-88;
  Viste  le  circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
n. 2 del 29 gennaio 1988 e n. 6 del 10 marzo 1988;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le condizioni e modalita' di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio  dei  prodotti  della
distillazione  consegnati  in  applicazione delle citate disposizioni
comunitarie;
  Nell'adunanza del 5 maggio 1988;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  I  distillatori  riconosciuti  ai sensi del decreto ministeriale 1›
marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma  dell'art.
39   del  regolamento  CEE  n.  822/87,  i  prodotti  ricavati  dalla
distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 4022/87
del  23  dicembre  1987  e  n.  529/88  del  26 febbraio 1988, devono
presentare offerta di vendita all'A.I.M.A.  secondo  le  modalita'  e
alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.