IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   testo   unico   delle   leggi   in  materia  di  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  l'art.  2  della  legge  12  dicembre  1973, n. 820, che da'
facolta' al Ministro  delle  finanze  di  concedere  l'esenzione  dal
pagamento  delle  tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e
rimorchi  temporaneamente  importati  dall'estero,  quando   sussiste
reciprocita' di trattamento tributario;
                               Decreta:
  Gli   autobus   adibiti   al   trasporto   di   persone,  importati
temporaneamente dall'Olanda ed appartenenti a persone ivi stabilmente
residenti,  sono  esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, e successive modificazioni.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita' di trattamento.
  Il  presente decreto entrera' in vigore il decimo giorno successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 16 maggio 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO