Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' cosi' modificata: Le disposizioni di attuazione dell'art. 47 sono sostituite dalle seguenti: "L'invio all'estero da parte delle banche abilitate di banconote italiane, per le causali di cui all'articolo in riferimento, deve avvenire, qualora il valore di ogni singola spedizione sia superiore a Lit. 1.000.000 con presentazione in dogana, a cura della banca speditrice, di nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia competente per territorio. Sia il cambio che la sostituzione devono avvenire presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio le quali provvedono, come sopra disposto, al rilascio del nulla osta per la rispedizione all'estero dei biglietti cambiati o sostituiti. A tale riguardo, le banche abilitate devono aver cura di informare le proprie corrispondenti estere interessate che l'invio in Italia dei biglietti da cambiare o da sostituire deve essere effettuato, direttamente alle banche abilitate, a mezzo posta (pacco postale o lettera). Le banconote italiane, di cui al quinto comma dell'articolo in riferimento, devono essere inviate dai corrispondenti bancari esteri a mezzo posta (pacco postale), per l'accreditamento del relativo ammontare in conti capitale ad essi intestati, direttamente alle banche abilitate detentrici dei conti. Queste ultime sono tenute a segnalare mensilmente alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'estero - Roma - per ciascuna delle banche estere, il valore complessivo delle banconote rimesse nel mese precedente, specificandone i tagli". Il direttore: SCORDINO