Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare
n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni  di  attuazione  del
decreto  ministeriale  12  marzo 1981, e successive modificazioni, e'
cosi' modificata:
  Le  disposizioni  di  attuazione dell'art. 47 sono sostituite dalle
seguenti:
  "L'invio  all'estero  da  parte delle banche abilitate di banconote
italiane, per le causali di cui  all'articolo  in  riferimento,  deve
avvenire,  qualora il valore di ogni singola spedizione sia superiore
a Lit. 1.000.000 con presentazione in  dogana,  a  cura  della  banca
speditrice,  di nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia competente
per territorio.
  Sia il cambio che la sostituzione devono avvenire presso le filiali
della Banca d'Italia competenti per territorio le  quali  provvedono,
come  sopra  disposto, al rilascio del nulla osta per la rispedizione
all'estero dei biglietti cambiati o sostituiti.
  A  tale riguardo, le banche abilitate devono aver cura di informare
le proprie corrispondenti estere interessate che  l'invio  in  Italia
dei  biglietti  da  cambiare  o da sostituire deve essere effettuato,
direttamente alle banche abilitate, a mezzo posta  (pacco  postale  o
lettera).
  Le  banconote  italiane,  di  cui  al quinto comma dell'articolo in
riferimento, devono essere inviate dai corrispondenti bancari  esteri
a  mezzo  posta  (pacco  postale),  per l'accreditamento del relativo
ammontare in conti capitale  ad  essi  intestati,  direttamente  alle
banche  abilitate  detentrici  dei conti. Queste ultime sono tenute a
segnalare mensilmente alla Banca d'Italia - Amministrazione  centrale
-  Servizio  rapporti con l'estero - Roma - per ciascuna delle banche
estere, il  valore  complessivo  delle  banconote  rimesse  nel  mese
precedente, specificandone i tagli".
                                               Il direttore: SCORDINO