Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni - classificazione ISTAT 316.7; limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco, codice ISTAT 465.2; limitatamente alla produzione di pallini di piombo per uso caccia codice ISTAT 224.1; limitatamente alla produzione della polvere per uso caccia codice ISTAT 256.5, e' prolungata al 2 luglio 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori e dipendenti delle sottoelencate compagnie e gruppi portuali: Ancona Augusta Castellammare di Stabia Civitavecchia-Fiumicino Gallipoli Imperia Manfredonia Messina Monopoli Pescara Pozzuoli Salerno Siracusa Venezia Capri Porto Torres Cagliari Olbia Piombino Porto Scuso Trapani Anzio Baia Catania Crotone Gela Licata Marina di Carrara Molfetta Napoli Porto Empedocle Ravenna Sant'Antioco Trani Viareggio La Spezia Barletta Lipari Palermo Porto Ferraio Taranto Reggio Calabria Arbatax Bari Chioggia Gaeta-Formia Genova M.V.-Carboni Livorno Marsala Monfalcone Termini Imerese Porto Nogaro Riposto Savona Trieste Vibo Valenzia M. Mazara del Vallo Brindisi Milazzo Pantelleria Porto S. Stefano Torre Annunziata (Sez. Portici) Lampedusa a partire dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le compagnie e gruppi portuali in questione sono esenti dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 20. Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore di settanta operai e nove intermedi dipendenti dalla S.p.a. Cobor di Zoccorino Brianza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Zoccorino Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 18 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988. Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore di trentasei operai del reparto confezionamento dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, occupati presso lo stabilimento di Besana Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 23 agosto 1987. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 5 giugno 1987, n. 009254. Con decreto ministeriale 29 aprile 1988 in favore di trentaquattro operai dipendenti dalla Innav S.r.l., sede legale e stabilimento in Ardea (Roma), occupati presso lo stabilimento di Ardea (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988. Con decreto ministeriale 29 aprile 1988 in favore di dodici dipendenti della societa' Filatura a pettine di Agliana, occupati presso lo stabilimento di S. Niccolo' Agliana (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988. Con decreto ministeriale 29 aprile 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori edile ed elettromeccanico nell'area del Brasimone nel comune di Camugnano (Bologna), e' prolungata al 16 ottobre 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.