Con  decreto  ministeriale  22  aprile 1988, la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti
nel settore delle armi e  delle  munizioni  -  classificazione  ISTAT
316.7;  limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi
da fuoco,  codice  ISTAT  465.2;  limitatamente  alla  produzione  di
pallini  di  piombo  per uso caccia codice ISTAT 224.1; limitatamente
alla produzione della polvere per uso caccia codice ISTAT  256.5,  e'
prolungata al 2 luglio 1988.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
 
   Con  decreto  ministeriale  22 aprile 1988, e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento  massimo  straordinario  di  integrazione  salariale,  in
favore dei lavoratori e dipendenti delle  sottoelencate  compagnie  e
gruppi portuali:
 
Ancona
Augusta
Castellammare di Stabia
Civitavecchia-Fiumicino
Gallipoli
Imperia
Manfredonia
Messina
Monopoli
Pescara
Pozzuoli
Salerno
Siracusa
Venezia
Capri
Porto Torres
Cagliari
Olbia
Piombino
Porto Scuso
Trapani
Anzio
Baia
Catania
Crotone
Gela
Licata
Marina di Carrara
Molfetta
Napoli
Porto Empedocle
Ravenna
   Sant'Antioco
   Trani
   Viareggio
   La Spezia
   Barletta
   Lipari
   Palermo
   Porto Ferraio
   Taranto
   Reggio Calabria
   Arbatax
   Bari
   Chioggia
   Gaeta-Formia
   Genova M.V.-Carboni
   Livorno
   Marsala
   Monfalcone
   Termini Imerese
   Porto Nogaro
   Riposto
   Savona
   Trieste
   Vibo Valenzia M.
   Mazara del Vallo
   Brindisi
   Milazzo
   Pantelleria
   Porto S. Stefano
   Torre Annunziata (Sez. Portici)
   Lampedusa
 
a partire dal 1› gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 cosi' come previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Le  compagnie  e  gruppi  portuali  in  questione  sono esenti dal
contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20  maggio  1975,
n. 20.
 
   Con  decreto  ministeriale  22  aprile  1988 in favore di settanta
operai e nove intermedi dipendenti dalla S.p.a.  Cobor  di  Zoccorino
Brianza  (Milano),  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Zoccorino
Brianza (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 18 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  22  aprile 1988 in favore di trentasei
operai  del   reparto   confezionamento   dipendenti   dalla   S.p.a.
Manifattura tessuti spugna Besana, occupati presso lo stabilimento di
Besana Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 24 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 23 agosto 1987.
   Il  presente  decreto  sostituisce  ed annulla quello del 5 giugno
1987, n. 009254.
 
   Con decreto ministeriale 29 aprile 1988 in favore di trentaquattro
operai dipendenti dalla Innav S.r.l., sede legale e  stabilimento  in
Ardea  (Roma), occupati presso lo stabilimento di Ardea (Roma), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  32 ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 gennaio
1988 al 10 luglio 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  29  aprile  1988  in  favore di dodici
dipendenti della societa' Filatura a  pettine  di  Agliana,  occupati
presso  lo stabilimento di S. Niccolo' Agliana (Pistoia), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 26 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno
1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  29  aprile 1988, la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori
edile ed elettromeccanico  nell'area  del  Brasimone  nel  comune  di
Camugnano (Bologna), e' prolungata al 16 ottobre 1988.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.