IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla "Organizzazione del mercato del lavoro"; Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2; Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali; Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 - contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un piu' puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali - presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni; Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Lazio; Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per il Lazio; Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicita' ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse; Ritenuto che nella regione Lazio non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensi' una certa omogeneita' ed una discreta diversita' delle attivita' produttive; Tenuto, altresi', conto del disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 56/1987 secondo il quale, per le esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni diverse, e' possibile affidare il coordinamento delle attivita' necessarie per la compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro ad una sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura individuata secondo i criteri di cui al comma medesimo; Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per il Lazio espresso nella seduta del 17 settembre 1987; Ritenuto di doversi discostare da siffatto parere, relativamente alla individuazione di Tarquinia e non di Montalto di Castro come comune capofila della circoscrizione n. 19 del Lazio, in quanto Tarquinia conta un numero maggiore di residenti, vi esistono vari istituti di scuola superiore, e' interessata da ampi fenomeni di sviluppo turistico, mentre, per la nota questione attinente alla posizione antinucleare emersa dalla consultazione referendaria, appare abbastanza insicura la formazione di insediamenti industriali indotti in Montalto di Castro; Considerato che, d'altra parte, siffatte valutazioni erano state gia' effettuate in occasione della predisposizione del piano, da tempo favorevolmente esaminato dalla Corte dei conti, di informatizzazione dei servizi per l'impiego nella regione Lazio, ormai in fase di avanzata realizzazione, tanto che presso l'ufficio di Tarquinia sono gia' stati effettuati, in esecuzione del piano stesso, rilevanti e costosi lavori preparatori per l'installazione delle attrezzature di automazione idonee per il funzionamento di un ufficio circoscrizionale; Decreta: Nella regione Lazio le "Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura" ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso: Provincia di Roma: n. 1 di Roma, con sede a Roma, comprendente il comune di: Roma; n. 2 di Civitavecchia, con sede a Civitavecchia, comprendente i comuni di: Civitavecchia, Bracciano, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli; n. 3 di Tivoli, con sede a Tivoli, comprendente i comuni di: Tivoli, Subiaco, Percile, Licenza, Roccagiovine, Mandela, Vicovaro, Poli, San Gregorio da Sassola, Casape, Pisoniano, Cerreto Laziale, Sambuci, Cineto Romano, Saracinesco, Ciciliano, Anticoli Corrado, Riofreddo, Vallinfreda, Vivaro Romano, Castel Madama, Gerano, Roviano, Bellegra, Arsoli, Affile, Roiate, Arcinazzo Romano, Rocca Santo Stefano, Vallepietra, Rocca Canterano, Canterano, Agosta, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Marano Equo, Jenne; n. 4 di Guidonia Montecelio, con sede a Guidonia Montecelio, comprendente i comuni di: Guidonia Montecelio, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Moricone, Montorio Romano, Nerola, Monteflavio, Marcellina, Palombara Sabina, Montelibretti, San Polo dei Cavalieri; n. 5 di Colleferro, con sede a Colleferro, comprendente i comuni di: Colleferro, Palestrina, Valmontone, Artena, Segni, Gavignano, Gorga, Montelanico, Labico, Carpineto Romano, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Capranica Prenestina, Cave, Castel San Pietro Romano, Rocca di Cave, San Vito Romano, Genazzano, Olevano Romano; n. 6 di Fiano Romano, con sede a Fiano Romano, comprendente i comuni di: Fiano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Sant'Oreste, Magliano Romano, Mazzano Romano, Capena, Sacrofano, Formello, Civitella San Paolo, Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano, Ponzano Romano, Campagnano di Roma, Rignano Flaminio, Riano; n. 7 di Pomezia, con sede a Pomezia, comprendente i comuni di: Pomezia, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Rocca Priora, Colonna, Albano Laziale, Marino, Ciampino, Castel Gandolfo, Velletri, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Lariano, Ardea, Anzio, Nettuno. Provincia di Frosinone: n. 8 di Frosinone, con sede a Frosinone, comprendente i comuni di: Frosinone, Amaseno, Alatri, Arnara, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Giuliano di Roma, Pofi, Vallecorsa, Patrica, Ripi, Veroli, Villa Santo Stefano, Torrice, Boville Ernica, Strangolagalli, Morolo, Supino, San Giovanni Incarico, Falvaterra, Pastena, Pico, Monte San Giovanni Campano; n. 9 di Cassino, con sede a Cassino, comprendente i comuni di: Cassino, Acquafondata, Belmonte Castello, Cervaro, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Villa Latina, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Viticuso, Villa Santa Lucia, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Atina, San Donato Val di Comino, Settefrati, Pontecorvo, Aquino, Ausonia, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Roccasecca, Alvito, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco; n. 10 di Sora, con sede a Sora, comprendente i comuni di: Sora, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Fontana Liri, Pescosolido, Posta Fibreno, Castelliri, Arce, Rocca d'Arce, Isola del Liri, Santopadre, Fontechiari; n. 11 di Anagni, con sede ad Anagni, comprendente i comuni di: Anagni, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Vico nel Lazio, Collepardo, Fumone, Guarcino, Fiuggi, Filettino, Acuto, Torre Cajetani, Trivigliano, Trevi nel Lazio. Provincia di Latina: n. 12 di Latina, con sede a Latina, comprendente i comuni di: Latina, Bassiano, Norma, Roccagorga, Maenza, Priverno, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Sabaudia, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino; n. 13 di Aprilia, con sede a Aprilia, comprendente i comuni di: Aprilia, Cisterna di Latina, Rocca Massima, Cori; n. 14 di Terracina, con sede a Terracina, comprendente i comuni di: Terracina, San Felice Circeo, Monte San Biagio, Fondi, Lenola, Sperlonga, Campodimele; n. 15 di Formia, con sede a Formia, comprendente i comuni di: Formia, Itri, Castelforte, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, Ventotene. Provincia di Rieti: n. 16 di Rieti, con sede a Rieti, comprendente i comuni di: Rieti, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Leonessa, Morro Reatino, Labro, Colli sul Velino, Greggio, Contigliano, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Marcetelli, Varco Sabino, Concerviano, Micigliano, Nespolo, Collegiove, Collalto Sabino, Turania, Paganico, Ascrea, Castel di Tora, Rocca Sinibalda, Longone Sabino, Belmonte in Sabina, Casaprota, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Orvinio, Scandriglia, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Torricella in Sabina, Colle di Tora; n. 17 di Poggio Mirteto, con sede a Poggio Mirteto, comprendente i comuni di: Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Montebuono, Collevecchio, Stimigliano, Torri in Sabina, Selci, Forano, Cantalupo in Sabina, Casperia, Roccantica, Configni, Vacone, Cottanello, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Mompeo, Salisano, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Tarano, Montasola, Fara in Sabina, Toffia, Castelnuovo di Farfa. Provincia di Viterbo: n. 18 di Viterbo, con sede a Viterbo, comprendente i comuni di: Viterbo, Acquapendente, Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Vetralla, Vitorchiano, Villa San Giovanni in Tuscia, Blera, Barbarano Romano, Latera; n. 19 di Tarquinia, con sede a Tarquinia, comprendente i comuni di: Tarquinia, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tessennano, Tuscania, Valentano; n. 20 di Civita Castellana, con sede a Civita Castellana, comprendente i comuni di: Civita Castellana, Orte, Bassano Romano, Calcata, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vignanello, Gallese. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Roma, addi' 16 marzo 1988 Il Ministro: FORMICA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1988 Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 103
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 1 (Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego). 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilita' sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio. 3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, puo' istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento. 4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata. 5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. 7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro. 8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Art. 2 (Collocamento in agricoltura). - 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. 2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalita' previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, puo' proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. 3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attivita' svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro. 5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. Art. 3 (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate). - 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni. 2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264". Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nelle note alle premesse al decreto ministeriale 16 marzo 1988 concernente: "Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lazio", pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.