IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1985 contenente disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, modificato con decreti ministeriali 22 febbraio 1986 ed 8 agosto 1986; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1987, concernente la revisione della normativa per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva; Considerato che la complessita' delle prove tecniche cui devono essere sottoposti gli apparati ed il rilevante numero di richieste di certificazioni ha determinato ritardi nell'effettuazione delle prove di accertamento di rispondenza; Riconosciuta la necessita' di prorogare il termine del 1 giugno 1988 fissato all'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1987 per non penalizzare gli operatori del settore; Decreta: Art. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1987, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Fino al 1 ottobre 1988 e' consentita l'immissione in commercio degli apparati provvisti della certificazione di rispondenza rilasciata sulla base delle prove di cui ai paragrafi 3, 4.1, 4.3 e 4.4 dell'allegato A del decreto ministeriale 25 giugno 1985".