IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  D'intesa  con  il  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
giusta nota n. DG/CO/2/2/01113 del 13 maggio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di
scadenza 18 maggio 1990 per un importo massimo complessivo, in valore
nominale,  di  lire  1.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in
contanti.
  Il  predetto  importo  e'  incrementabile  di  lire  10 miliardi da
destinare esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di  titoli
nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di capitali menzionate
nelle  premesse,  da  effettuarsi  per  il  tramite  della  Direzione
generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due
semestralita' posticipate al 18 novembre ed al 18 maggio di ogni anno
di durata di essi.
  Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 99 per ogni cento lire di
capitale nominale dei buoni.