IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  di  conversione con
modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;
  Visto  in  particolare il comma 2 dell'art. 1 della citata legge 29
ottobre 1987, n. 441;
  Visto  il  decreto  interministeriale  24 novembre 1987, registrato
dalla  Corte  dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato
tecnico-scientifico  di  cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987,
n. 441;
  Considerato  che  occorre  finanziare  con  priorita',  fino  ad un
importo complessivo massimo di 275 miliardi di lire, i progetti per i
quali  la  commissione  tecnico-scientifica  per  la  valutazione dei
progetti  di  protezione  e  risanamento ambientale di cui al comma 7
dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Considerato  che  nella  riunione  del  12  maggio  1988 il CIPE ha
deliberato  sui  finanziamenti relativi alle disponibilita' dei fondi
FIO 1986-87-88;
  Visto il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15
della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   approvato   il  seguente  elenco  di  progetti  prioritari  da
finanziare,  per  l'importo  complessivo  di  lire  miliardi 274,917,
relativamente alle opere indicate, per l'ammontare corrispondente.


    ---->  Vedere Tabelle da Pag. 31 a Pag. 32 della G.U.   <----
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  La  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  istituisce  il
          Ministero dell'ambiente e reca norme in  materia  di  danno
          ambientale.
             -  Il  testo  dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 361/1987
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   smaltimento   dei
          rifiuti), come modificato dalla legge di conversione, e' il
          seguente:
             "2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  inoltra  alla Cassa depositi e prestiti
          l'elenco dei progetti che,  sulla  base  delle  indicazioni
          tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica
          per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento
          ambientale  di  cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  risultano  da  finanziare  con
          priorita'.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  provvede alla
          concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al
          comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
          miliardi".
             -  Il  testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/86
          (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
             "Le  proposte  delle regioni, sulla base delle richieste
          degli enti interessati, corredate dall'attestato  regionale
          di  cui  all'art.  4, comma quinto, della legge 24 dicembre
          1979, n. 650, sono presentate, oltre che  al  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, rispettivamente,
          per  la  lettera  a)  del  comma  precedente  al   Comitato
          interministeriale  di  cui all'art. 3 della legge 10 maggio
          1976,  n.    319,   per   la   lettera   b)   al   Comitato
          interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915;  su
          tali  proposte  il  Ministro  per  l'ecologia  riferisce al
          Parlamento   entro    centoventi    giorni    dalla    loro
          presentazione,  al  fine di acquisire valutazioni utili per
          la  formazione  di  un  programma  organico   di   politica
          ambientale.   Le   proposte  delle  Amministrazioni  devono
          situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi  piani
          regionali  di  risanamento delle acque e per lo smaltimento
          dei  rifiuti  e  contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza  ambientale  ed  economica,  secondo  i criteri
          indicati  nella  delibera  prevista   dal   secondo   comma
          dell'art.  21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara'
          proposta  al  CIPE  dal  Ministro  del  bilancio  e   della
          programmazione   economica   d'intesa   col   Ministro  per
          l'ecologia.  A  parziale  modifica   di   quanto   previsto
          dall'articolo  21  della  legge  26 aprile 1983, n. 130, ai
          fini del giudizio di  proponibilita'  e  della  indicazione
          delle   priorita'   i   relativi   progetti  sono  valutati
          congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti
          pubblici  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica e dalla commissione  tecnico-scientifica  per  la
          valutazione   dei  progetti  di  protezione  o  risanamento
          ambientale  del  Ministro  per   l'ecologia.   I   comitati
          interministeriali  di cui sopra deliberano con composizione
          integrata dal Ministro del bilancio e della  programmazione
          economica.  Il  presidente dei comitati stessi trasmette al
          Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          l'elenco  dei  progetti  da  finanziare  per il recepimento
          nella proposta complessiva da sottoporre  al  CIPE.  A  tal
          fine   il   CIPE   delibera   sui   progetti  medesimi  con
          composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".