IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Considerato che occorre finanziare con priorita', fino ad un importo complessivo massimo di 275 miliardi di lire, i progetti per i quali la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che nella riunione del 12 maggio 1988 il CIPE ha deliberato sui finanziamenti relativi alle disponibilita' dei fondi FIO 1986-87-88; Visto il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Decreta: Art. 1. E' approvato il seguente elenco di progetti prioritari da finanziare, per l'importo complessivo di lire miliardi 274,917, relativamente alle opere indicate, per l'ammontare corrispondente. ----> Vedere Tabelle da Pag. 31 a Pag. 32 della G.U. <----
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce il Ministero dell'ambiente e reca norme in materia di danno ambientale. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente: "2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi". - Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/86 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".