IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota del comune di Osimo n. 9395 senza data con la quale si richiedeva un intervento finanziario per lo studio ed il risanamento dei dissesti idrogeologici nel centro comunale, suddivisa in quattro punti per un importo complessivo di L. 6.795.000.000; Visto il parere del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che, con verbale di sopralluogo effettuato in data 18 aprile 1988, ravvisava situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumita' nel centro storico del comune di Osimo; Ravvisata la necessita' di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita', indicate nei punti 1 e 2 della suddetta nota del comune di Osimo e precisamente per la ristrutturazione delle reti tecnologiche concernenti i due acquedotti, rete alta e rete bassa, e le fognature, nonche' il rilevamento delle cavita' sotterranee presenti nel centro storico ed i relativi interventi urgenti di consolidamento; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumita' nella localita' indicata in premessa e' assegnata al comune di Osimo la somma di L. 3.400.000.000.