IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Viste le note della regione Lombardia n. 756 del 22 aprile 1988 e n. 809 del 2 maggio 1988 con la quali si comunicava che il giorno 18 aprile 1988, mentre erano in corso di ultimazione i lavori di consolidamento del tratto di sponda pericolante sul lago di Como nel comune di Menaggio, finanziati con ordinanza n. 966 del 27 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1987, si e' verificato in loco un nuovo smottamento, travolgendo l'opera in costruzione, tale da costituire un pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Considerato che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, con verbale n. 86 del 27 aprile 1987, avendo gia' indicato situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumita' in alcune localita' della regione Lombardia tra cui la frana verificatasi sul tratto di sponda del lago di Como in comune di Menaggio e finanziati con la citata ordinanza n. 966; Vista la progettazione di massima predisposta dal comune di Menaggio che stima in circa 4 miliardi l'esecuzione dell'intervento; Ravvisata la necessita' di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita', determinata dal nuovo evento franoso verificatosi nella suddetta localita' del comune di Menaggio, finanziando le sole opere intese ad assicurare l'agibilita' e la sicurezza del lungolago; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumita' nella localita' indicata in premessa e' assegnata al comune di Menaggio la somma di L. 3.500.000.000.