IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio  1988 n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Viste  le  note della regione Lombardia n. 756 del 22 aprile 1988 e
n. 809 del 2 maggio 1988 con la quali si comunicava che il giorno  18
aprile  1988,  mentre  erano  in  corso  di  ultimazione  i lavori di
consolidamento del tratto di sponda pericolante sul lago di Como  nel
comune  di  Menaggio,  finanziati  con ordinanza n. 966 del 27 aprile
1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  1987,
si e' verificato in loco un nuovo smottamento, travolgendo l'opera in
costruzione,  tale  da  costituire  un  pericolo  incombente  per  la
pubblica incolumita';
  Considerato  che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche, con verbale n. 86 del 27  aprile  1987,  avendo  gia'
indicato   situazioni   di   pericolo   incombente  per  la  pubblica
incolumita' in alcune localita' della regione Lombardia  tra  cui  la
frana verificatasi sul tratto di sponda del lago di Como in comune di
Menaggio e finanziati con la citata ordinanza n. 966;
  Vista  la  progettazione  di  massima  predisposta  dal  comune  di
Menaggio che stima in circa 4 miliardi l'esecuzione dell'intervento;
  Ravvisata  la necessita' di intervenire per rimuovere la situazione
di pericolo incombente per la pubblica incolumita',  determinata  dal
nuovo evento franoso verificatosi nella suddetta localita' del comune
di  Menaggio,  finanziando  le  sole  opere  intese   ad   assicurare
l'agibilita' e la sicurezza del lungolago;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  urgenti  a  tutela della pubblica incolumita'
nella localita' indicata  in  premessa  e'  assegnata  al  comune  di
Menaggio la somma di L. 3.500.000.000.