IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti  i decreti ministeriali 20 ottobre 1984, n. 15665 e 3 ottobre
1985, n. 16345, con  i  quali  sono  state  approvate  le  condizioni
speciali  di  polizza,  comprensive  della  clausola di rivalutazione
annua della prestazione garantita, rispettivamente delle  tariffe  n.
1D  e  nn.  1R e 1F, presentate dalla S.p.a.  Phenix-Soleil vita, con
sede in Roma;
  Vista  la  domanda in data 4 dicembre 1987 e successiva modifica 16
febbraio 1988, con le quali la predetta  S.p.a.  Phenix-Soleil  vita,
con  sede  in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione
delle prestazioni garantite in tariffe di  assicurazione  sulla  vita
approvate  con  i  predetti  decreti  del 20 ottobre 1984 e 3 ottobre
1985;
  Vista  la  lettera  n.  821124  del  14  marzo  1988,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica  dei decreti ministeriali 20 ottobre 1984, n.
15665 e 3 ottobre 1985, n. 16345, citati nelle  premesse,  l'aliquota
minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto
A della clausola di rivalutazione delle prestazioni  garantite  nelle
tariffe:
   1D - assicurazione mista a premio unico;
   1R - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile;
   1F - assicurazione mista a premio annuo costante,
presentate  dalla  S.p.a.  Phenix-Soleil  vita,  con sede in Roma, e'
elevata dal 70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA