IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1984, n. 15665 e 3 ottobre 1985, n. 16345, con i quali sono state approvate le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, rispettivamente delle tariffe n. 1D e nn. 1R e 1F, presentate dalla S.p.a. Phenix-Soleil vita, con sede in Roma; Vista la domanda in data 4 dicembre 1987 e successiva modifica 16 febbraio 1988, con le quali la predetta S.p.a. Phenix-Soleil vita, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti del 20 ottobre 1984 e 3 ottobre 1985; Vista la lettera n. 821124 del 14 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica dei decreti ministeriali 20 ottobre 1984, n. 15665 e 3 ottobre 1985, n. 16345, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto A della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe: 1D - assicurazione mista a premio unico; 1R - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile; 1F - assicurazione mista a premio annuo costante, presentate dalla S.p.a. Phenix-Soleil vita, con sede in Roma, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 giugno 1988 Il Ministro: BATTAGLIA