IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto 26 aprile 1985 con il quale e' stato approvato il
testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale  della  Repubblica
italiana;
  Visto  il successivo decreto 29 gennaio 1988, con il quale e' stato
approvato il testo del primo  supplemento  (1988)  alla  predetta  IX
edizione della Farmacopea ufficiale;
  Rilevato che il citato supplemento contiene disposizioni innovative
sulla punzonatura  delle  ogive  delle  bombole  contenenti  anidride
carbonica, azoto protossido e ossigeno;
  Considerato  che  la  commissione  permanente per la revisione e la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale, nella seduta del 24  maggio
1988,  si e' pronunciata a favore della sospensione dell'efficacia di
tali disposizioni, in attesa che il Ministero  dei  trasporti  adotti
misure idonee a consentire l'applicazione della nuova disciplina;
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  al  richiamato  parere della
commissione permanente per la  revisione  e  la  pubblicazione  della
Farmacopea ufficiale;
                               Decreta:
  Per  le  ragioni menzionate nelle premesse, e' sospesa l'entrata in
vigore delle disposizioni sulla punzonatura delle ogive delle bombole
contenenti   anidride   carbonica,   azoto   protossido  e  ossigeno,
riportate, sotto la voce "conservazione", alle pagine 156, 159 e  345
del  primo  supplemento  (1988)  alla  IX  edizione  della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana.
  Resta  efficace,  per tutto il tempo della sospensione dell'entrata
in  vigore  delle  predette   disposizioni,   la   disciplina   sulla
punzonatura  delle  ogive  delle  bombole contenuta nella IX edizione
della Farmacopea ufficiale.
  Il  presente  decreto,  che  ha effetto immediato, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 giugno 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'avviso relativo alla pubblicazione della Farmacopea
          ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione, approvata
          con  decreto  ministeriale 26 aprile 1985, e' apparso nella
          Gazzetta Ufficiale n.  262 del 7 novembre 1985.
             -   L'avviso   relativo  alla  pubblicazione  del  primo
          supplemento  (1988)  alla  IX  edizione  della   Farmacopea
          ufficiale  della Repubblica italiana, approvato con decreto
          29 gennaio 1988, e'  apparso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - n. 55 del 7 marzo 1988.
          Note al dispositivo:
             -  Le  disposizioni  del  primo supplemento (1988) della
          Farmacopea ufficiale delle quali viene sospesa l'entrata in
          vigore  prevedono  che l'ogiva delle bombole contenenti gas
          medicinali porti punzonati il nome del gas (a  seconda  dei
          casi,    "anidride   carbonica",   "azoto   protossido"   o
          "ossigeno") e la dizione: "per uso medico".
             -  Le  disposizioni  contenute  nella  IX edizione della
          Farmacopea ufficiale,  che  restano  efficaci  per  effetto
          della sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni
          innovative  contenute   nel   primo   supplemento   (1988),
          prevedono  che  l'ogiva  delle  bombole  dei gas medicinali
          porti punzonato il simbolo del gas  (a  seconda  dei  casi,
          "CO2", N2O" o "O2") il quale non deve essere verniciato.