IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Visto  l'art.  9,  secondo  e  terzo  comma,  del  decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
aprile 1982, n. 187;
  Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;
 Visto  l'art.  1,  comma  1-  bis,  lettera c), del decreto-legge 20
novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1988, n. 12;
  Viste  le  ordinanze  in  data  26  maggio  1982,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio  1982  e  20  febbraio  1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1984, con le
quali sono state dettate le modalita' di assegnazione  ed  erogazione
dei  contributi previsti dall'anzidetto art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219;
  Vista  l'ordinanza  in data 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1984, con la quale  sono
state confermate le ordinanze summenzionate;
  Vista  l'ordinanza  in data 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, con la  quale  e'
stato  istituito l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi
previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,
demandando  al  medesimo  ufficio la cura degli adempimenti necessari
alla realizzazione degli interventi predetti;
 Vista l'ordinanza in data 1› marzo 1988, numero 11/Pres., pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1988, con  la  quale,  tra
l'altro,  l'Ufficio speciale anzidetto ha assunto, a decorrere dal 1›
marzo 1988, la denominazione di "Ufficio  speciale  per  l'attuazione
degli  interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio
dei Ministri";
  Considerato  che i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal
citato art. 32  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  a  seguito
dell'avvenuta   erogazione  degli  anticipi  di  contributo,  possono
trovarsi nella condizione di non impiegare  immediatamente  tutte  le
somme ricevute;
  Considerato,   pertanto,   che   e'  necessario  evitare  qualsiasi
ingiustificato arricchimento, derivato - ai soggetti beneficiari  del
contributo pubblico - dalla naturale fecondita' del denaro ricevuto e
non immediatamente utilizzato;
  Ritenuto  quindi di dover procedere, al fine anzidetto, al recupero
nei confronti dei soggetti beneficiari degli  interessi  -  al  tasso
legale - maturati delle somme ricevute;
  Acquisito  il  parere  espresso  nella  seduta del 20 aprile 1988 -
verbale n. 123 - dal Comitato tecnico amministrativo,  istituito  con
ordinanza  in  data  23  luglio  1984,  n. 6/219/ZA, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 10 agosto 1984;
  Avvalendosi  dei  poteri  straordinari conferitigli ed in deroga ad
ogni diversa disposizione vigente;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  beneficiari  dei contributi previsti dall'art. 32 della legge 14
maggio   1981,   n.    219,    sono    tenuti    alla    restituzione
all'amministrazione  degli  interessi  -  al  tasso legale - maturati
sulle somme ricevute, calcolati dalla data di erogazione dei  singoli
anticipi  di contributo e sino al momento della loro effettiva spesa.