IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto l'art. 9, secondo e terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; Visto l'art. 1, comma 1- bis, lettera c), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12; Viste le ordinanze in data 26 maggio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1982 e 20 febbraio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1984, con le quali sono state dettate le modalita' di assegnazione ed erogazione dei contributi previsti dall'anzidetto art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1984, con la quale sono state confermate le ordinanze summenzionate; Vista l'ordinanza in data 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, con la quale e' stato istituito l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, demandando al medesimo ufficio la cura degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi predetti; Vista l'ordinanza in data 1 marzo 1988, numero 11/Pres., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale, tra l'altro, l'Ufficio speciale anzidetto ha assunto, a decorrere dal 1 marzo 1988, la denominazione di "Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal citato art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito dell'avvenuta erogazione degli anticipi di contributo, possono trovarsi nella condizione di non impiegare immediatamente tutte le somme ricevute; Considerato, pertanto, che e' necessario evitare qualsiasi ingiustificato arricchimento, derivato - ai soggetti beneficiari del contributo pubblico - dalla naturale fecondita' del denaro ricevuto e non immediatamente utilizzato; Ritenuto quindi di dover procedere, al fine anzidetto, al recupero nei confronti dei soggetti beneficiari degli interessi - al tasso legale - maturati delle somme ricevute; Acquisito il parere espresso nella seduta del 20 aprile 1988 - verbale n. 123 - dal Comitato tecnico amministrativo, istituito con ordinanza in data 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 10 agosto 1984; Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente; Dispone: Art. 1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono tenuti alla restituzione all'amministrazione degli interessi - al tasso legale - maturati sulle somme ricevute, calcolati dalla data di erogazione dei singoli anticipi di contributo e sino al momento della loro effettiva spesa.