IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  775/FPC/ZA  del  17  luglio 1986
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986 con  la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno
1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento  di  portata
di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  986/FPC/ZA  del  20 maggio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987  con  la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno
1987 per l'esecuzione delle  medesime  opere  e  regolazioni  di  cui
all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata;
  Vista  la  richiesta  dell'ente per lo sviluppo e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia n. 2534/2 del 26  aprile  1988
che  richiedeva,  per l'anno in corso, un intervento di emergenza per
quattro mesi e del costo complessivo di 600 milioni;
  Ravvisata  la  necessita' di aderire alla richiesta e di assumere a
carico del fondo per  la  protezione  civile  l'onere  relativo  agli
interventi di emergenza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione
delle  opere  necessarie  ad  incrementare  la  portata  di  progetto
dell'acquedotto  del  Sinni  da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di
portata di  1  mc/sec  all'Ente  autonomo  acquedotto  pugliese,  con
derivazione in localita' Parco Marchese.