IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 17 luglio 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni; Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata; Vista la richiesta dell'ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia n. 2534/2 del 26 aprile 1988 che richiedeva, per l'anno in corso, un intervento di emergenza per quattro mesi e del costo complessivo di 600 milioni; Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di portata di 1 mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in localita' Parco Marchese.