IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che detta
norme in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione;
  Visto  in  particolare il primo comma del predetto articolo in base
al quale si subordinano le  nuove  assunzioni  all'attivazione  della
mobilita' previo accertamento dei carichi funzionali di lavoro;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art.  16 del decreto-legge 13 gennaio
1988, n. 3, il quale prevede che, qualora  le  procedure  di  cui  al
primo  comma  del  citato  articolo  in  ordine  all'accertamento dei
carichi funzionali ed alla mobilita' non risultino completate entro i
termini  per essi previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la
funzione  pubblica, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto
di cui al primo comma per comprovate necessita';
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
settembre 1987, n. 392,  che  ha  dettato  modalita'  e  criteri  per
l'avviamento  e  la  selezione  dei  lavoratori ai sensi dell'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Visto  l'art.  9  del predetto decreto che prevede la copertura dei
posti messi a concorso in data anteriormente  all'entrata  in  vigore
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 392/87
secondo le modalita' preesistenti;
  Vista  la  richiesta  avanzata  dal  Ministero  del  commercio  con
l'estero  in  data  9  marzo  1988  per  l'assunzione  di  idonei  di
graduatorie dei concorsi gia' espletati negli anni 1985, 1986 e 1987;
  Rilevato  che  dalla  richiesta  del  Ministero  del  commercio con
l'estero si desume  che  le  procedure  richiamate  dal  primo  comma
dell'art.  16  del  decreto-legge  13  gennaio  1988,  n.  3, non sia
possibile attivarle e concluderle entro il 30 giugno 1988 cosi'  come
previsto dal terzo comma del citato art. 16;
  Rilevato   altresi'   che   dalla   stessa   richiesta   emerge  la
improrogabile necessita' di assumere personale per  la  copertura  di
alcuni  posti  per  assolvere  a importanti compiti istituzionali del
Ministero;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri dell'11 marzo
1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad assumere:
   cinque  unita' - ex carriera esecutiva - ruolo amministrativo - IV
qualifica funzionale;
   dodici  unita'  -  ex carriera esecutiva - ruolo dattilografi - IV
qualifica funzionale;
   tre  unita' - ex carriera esecutiva - ruolo tecnico - IV qualifica
funzionale;
   otto  unita'  - ex carriera ausiliaria - ruolo amministrativo - II
qualifica funzionale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 11 marzo 1988
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                GORIA
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                SANTUZ
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1988
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 44