AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((.....)) Art. 1. 1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113 (a), e' differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima (a). 2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 (a), i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianita' di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (b), e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.
(a) Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Gli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 (Piano straordinario per l'occupazione giovanile) sono cosi' formulati: "Art. 1. - 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attivita' lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle universita', promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le universita'. 2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto: a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato; b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale; c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale. 3. Il Comitato tecnico e' integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed e' coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sara' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita': a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati; b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalita' nelle quali essa e' sottorappresentata; c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati; d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta' ad inserirsi nel mercato del lavoro; e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo e' elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento. 7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e' corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta. Tale contributo e' elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti. 9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto. 10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalta' di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalita' della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e' ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione. 11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma. 12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, all'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi. 13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 14. Le modalita' di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863". "Art. 2. - 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonche' a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima. 2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonche' di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile". 3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (b) Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 1: L'art. 14 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' cosi' formulato: "Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi".