- Alle amministrazioni provinciali e comunali
e, p.c:
- Alle presidenze delle giunte regionali
- Alle prefetture
- All'associazione province italiane (U.P.I.)
- All'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
- Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali
(C.I.S.P.E.L.)
- All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)
                               PREMESSA
Con  la  pubblicazione  sulla G.U. del 31 ottobre 1987 della legge n.
440 di conversione del D.L. 31  agosto  1987  n.  359  sulla  finanza
locale,  si  puo'  ritenere concluso il cammino della normativa sugli
investimenti degli Enti locali.
Con  le  norme  emanate  in questi ultimi anni, che tra l'altro hanno
modificato l'attivita' della Cassa  depositi  e  prestiti  sia  sotto
l'aspetto  soggettivo che oggettivo, il settore degli investimenti ha
raggiunto una sistemazione definita e  crediamo,  salvo  i  necessari
aggiustamenti, definitiva.
La  Cassa  quindi,  nell'intento  dichiarato  di venire incontro alle
esigenze degli Enti mutuatari e riunire in un unico contesto  sia  le
vecchie  norme  che  le  innovazioni  apportate ha ritenuto opportuno
emanare una nuova, completa circolare, che sostituisce le  precedenti
n. 1141 e 1155.
Per le modifiche introdotte, l'attivita' della Cassa risulta ampliata
non solo per gli interventi speciali che e' stata chiamata a svolgere
(ne  tratteremo nella seconda parte di questa circolare) ma anche per
l'ampliamento dei suoi Enti mutuatari.
Ed e' proprio partendo dai soggetti che si sviluppa la sistematica di
questa circolare, che come gia' la precendente n. 1141  e'  suddivisa
in quattro parti. La prima riguarda l'attivita' ordinaria della Cassa
vista attraverso il soggetto mutuatario  (dal  2  all'8  capitolo),
nonche'   gli   argomenti   di   carattere  generale  che  riguardano
indistintamente tutti gli Enti (dal 9 al 15 capitolo).
La  seconda  parte  affronta  la  legislazione specialenella terza e
quarta parte si trovano,  rispettivamente,  gli  schemi  dei  modelli
citati   nel   testo,   necessari  ai  fini  istruttori,  e  i  testi
legislativi.