IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28  novembre  1984, n. 792, con la quale e' stato
istituito l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  13,  terzo  comma, della legge 28
novembre 1984, n. 792, sopracitata, il quale  stabilisce  che  coloro
che  abbiano  ottenuto l'iscrizione all'albo sono tenuti al pagamento
di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla I sezione, e
di  lire cinquecentomila, se iscritti alla II sezione, da versarsi in
modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo  a
quello in cui e' stata disposta l'iscrizione;
  Considerato  che  il  successivo  quarto comma dello stesso art. 13
della citata legge  28  novembre  1984,  n.  792,  stabilisce  che  a
decorrere  dall'anno  1985,  si possa procedere all'adeguamento della
predetta tassa annuale di iscrizione;
  Ritenuto  che  sussistono  motivi per un adeguamento dell'anzidetta
tassa annuale, la cui misura originariamente fissata dalla  legge  e'
rimasta inalterata a tutto il 1987;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  tassa  prevista  dall'art.  13,  terzo  comma,  della  legge 28
novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' elevata, a decorrere
dall'anno  1988,  a lire duecentomila per gli iscritti alla I sezione
dell'albo dei mediatori di assicurazione e di  riassicurazione,  e  a
lire ottocentomila per gli iscritti alla II sezione dell'albo stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 marzo 1988
                                   Il Ministro dell'industria
                               del commercio e dell'artigianato
                                          BATTAGLIA
Il Ministro del tesoro
       AMATO