IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46; Vista la propria ordinanza n. 858/FPC/ZA del 17 dicembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987, con la quale i comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi, riconosciuti danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986, sono stati autorizzati a potenziare i rispettivi uffici tecnici comunali, mediante convenzionamento con un tecnico laureato ed un geometra per la durata massima di mesi dodici; Vista la nota n. 2066 del 26 febbraio 1988 con cui il comune di Nicolosi chiede l'autorizzazione alla proroga delle convenzioni di cui trattasi, necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria finalizzata al rilascio di contributi per la riattazione degli edifici danneggiati; Vista la nota n. 4305 del 24 marzo 1988 con cui la prefettura di Catania, nel prospettare la situazione relativa alla istruttoria delle pratiche ammesse a contributo di riattazione nel comune di Nicolosi, evidenzia, altresi', che e' ancora in corso l'attivita' diretta ai controlli tecnici sulla realizzazione dei progetti di riattazione; Visto il parere favorevole espresso con nota n. 43150 del 18 aprile 1988, del servizio opere pubbliche di emergenza; Ravvisata l'opportunita' di accogliere le sopracitate richieste, secondo le indicazioni fornite dal servizio opere pubbliche di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi sono autorizzati a prorogare le convenzioni disposte dall'art. 1 della sopracitata ordinanza n. 858/FPC/ZA del 17 dicembre 1986, per ulteriori mesi dodici.