IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  858/FPC/ZA del 17 dicembre 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987,  con  la
quale  i  comuni  di  Linguaglossa,  Milo  e  Nicolosi,  riconosciuti
danneggiati dai terremoti del dicembre  1985  e  gennaio  1986,  sono
stati  autorizzati a potenziare i rispettivi uffici tecnici comunali,
mediante convenzionamento con un tecnico laureato ed un geometra  per
la durata massima di mesi dodici;
  Vista  la  nota  n.  2066 del 26 febbraio 1988 con cui il comune di
Nicolosi chiede l'autorizzazione alla proroga  delle  convenzioni  di
cui   trattasi,   necessaria   per  il  completamento  dell'attivita'
istruttoria finalizzata al rilascio di contributi per la  riattazione
degli edifici danneggiati;
  Vista  la  nota  n. 4305 del 24 marzo 1988 con cui la prefettura di
Catania, nel prospettare  la  situazione  relativa  alla  istruttoria
delle  pratiche  ammesse  a  contributo  di riattazione nel comune di
Nicolosi, evidenzia, altresi', che e'  ancora  in  corso  l'attivita'
diretta  ai  controlli  tecnici  sulla  realizzazione dei progetti di
riattazione;
  Visto il parere favorevole espresso con nota n. 43150 del 18 aprile
1988, del servizio opere pubbliche di emergenza;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  accogliere le sopracitate richieste,
secondo le  indicazioni  fornite  dal  servizio  opere  pubbliche  di
emergenza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  comuni  di  Linguaglossa,  Milo  e  Nicolosi  sono autorizzati a
prorogare le  convenzioni  disposte  dall'art.  1  della  sopracitata
ordinanza  n.  858/FPC/ZA  del  17  dicembre 1986, per ulteriori mesi
dodici.