IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 1986; Veduta la rettorale n. 87795 del 9 ottobre 1987, con la quale il rettore dell'Universita' degli studi di Bologna chiede la rettifica di alcuni errori materiali presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 807/1986; Riconosciuta la particolare necessita' di rettificare la denominazione dell'insegnamento di "Sistemi per l'elaborazione II" in quella di "Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II" come richiesto dal rettore dell'Universita' di Bologna; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, indicato nelle premesse, la denominazione dell'insegnamento fondamentale obbligatorio comune a tutti gli indirizzi per il secondo biennio di "Sistemi per l'elaborazione II" e' rettificata in quella di "Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1988 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 284