IL MINISTRO DEI TRASPORTI Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto; Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 7 ottobre 1977, con il quale e' stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; Visto il proprio decreto 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne; Ritenuto opportuno attendere l'emanazione, da parte dei competenti organi delle Comunita' europee, di una normativa uniforme in materia; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1 gennaio 1992.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggionato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente le norme sulla navigazione da diporto e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986. - L'art. 25 del D.M. 15 settembre 1977, dispone: "Art. 25 (Navigazione nelle acque interne). - Alle unita' da diporto che effettuano navigazione nelle acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle unita' di corrispondenti caratteristiche ed impiego. All'attuazione delle disposizioni indicate nel precedente comma provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione civile, ovvero dal centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti. Con decreto del Ministro per i trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti dei materiali usati nella costruzione delle strutture dello scafo, degli impianti e delle installazioni di bordo". - Con il D.M. 18 settembre 1986, la cui entrata in vigore era stata stabilita al 1 gennaio 1988, sono state impartite norme tecniche per il collaudo degli organi di aggancio, di traino e retrovisivi installati sulle imbarcazioni da diporto per poter effettuare lo sci nautico.