IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Viste  le  leggi  11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26
aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio  della  nautica  da
diporto;
  Visto  l'art.  25 del proprio decreto 15 settembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 7 ottobre 1977, con il  quale  e'
stato  approvato  il  regolamento  di sicurezza per la navigazione da
diporto;
  Visto  il  proprio  decreto  18  settembre  1986,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986, concernente l'esercizio
dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;
  Ritenuto  opportuno attendere l'emanazione, da parte dei competenti
organi delle Comunita' europee, di una normativa uniforme in materia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  prescrizioni  del  decreto  del  Ministro  dei trasporti 18
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del  3
ottobre  1986, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie
interne e per l'approvazione dei sistemi di  aggancio,  di  traino  e
retrovisivi, sono sospese fino al 1 gennaio 1992.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  aggionato della legge 11 febbraio 1971, n.
          50, concernente le norme sulla navigazione  da  diporto  e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986.
             - L'art. 25 del D.M. 15 settembre 1977, dispone:
             "Art.  25  (Navigazione  nelle  acque  interne).  - Alle
          unita' da diporto che effettuano  navigazione  nelle  acque
          interne si applicano le disposizioni contenute nel presente
          regolamento  relative   alle   unita'   di   corrispondenti
          caratteristiche ed impiego.
             All'attuazione    delle    disposizioni   indicate   nel
          precedente  comma  provvedono   gli   organi   centrali   e
          periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
          in  tal  caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate
          dagli   uffici   compartimentali   e   provinciali    della
          motorizzazione civile, ovvero dal centro superiore ricerche
          e prove  autoveicoli  e  dispositivi  o  dai  centri  prove
          autoveicoli del Ministero dei trasporti.
             Con  decreto del Ministro per i trasporti, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti le caratteristiche
          ed  i requisiti dei materiali usati nella costruzione delle
          strutture dello scafo, degli impianti e delle installazioni
          di bordo".
             -  Con  il  D.M.  18  settembre  1986, la cui entrata in
          vigore era stata stabilita al 1 gennaio 1988,  sono  state
          impartite  norme  tecniche  per il collaudo degli organi di
          aggancio,  di  traino  e   retrovisivi   installati   sulle
          imbarcazioni   da  diporto  per  poter  effettuare  lo  sci
          nautico.