Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine
controllata   "Lizzano"   ha   espresso   parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo per il vino -  ai  fini  dell'emanazione  del
decreto  presidenziale  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione sesta, entro  sessanta  giorni  dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                Proposta di disciplinare di produzione
         della denominazione di origine controllata "Lizzano"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Lizzano" e' riservata ai
vini bianco, rosso e rosato che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.