IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 marzo 1988,
registrato alla Corte dei conti il 7  maggio  1988,  registro  n.  26
Tesoro, foglio n. 313, concernente l'emissione di monete d'argento da
L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul;
                               Decreta:
  Le  monete  d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di
Seul aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1988 indicato in premessa, hanno corso legale dal
20 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO