IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 2 aprile 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  145  del  29
maggio  1979,  come  risulta  modificato  dai decreti ministeriali n.
281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981,  del
6  novembre  1986  e  del  23  dicembre  1986,  con il quale ai sensi
dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri
di  variazione  del  tasso  massimo  di  riferimento da applicarsi ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;
  Visto  il decreto ministeriale n. 453085/37PG del 28 dicembre 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  3  del  5
gennaio  1988  con  il  quale  il  tasso  massimo  di  riferimento da
applicare  alle  operazioni  di  credito  navale  per   il   semestre
gennaio-giugno 1988 e' stato determinato nella misura del 14%;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 15 giugno 1988 con il quale e'
stata  rideterminata,  nella   misura   dell'1,50%   la   commissione
onnicomprensiva   per  il  periodo  1›  luglio-31  dicembre  1988  da
riconoscere agli istituti di credito  per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;
  Vista  la  lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che
il costo medio di provvista dei fondi, per  i  settori  predetti,  e'
pari al 12,10%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  di provvista dei fondi per le operazioni previste
dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,10%  per  il  semestre
luglio-dicembre 1988.
  Tenuto   conto  della  commissione  onnicomprensiva,  il  tasso  di
riferimento per il semestre luglio-dicembre 1988  da  applicare  alle
operazioni  di  finanziamento  contemplate dalle leggi sopracitate e'
pari al 13,60%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO