IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   1›   luglio   1986,  n.  318,  recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;
  Visto   il   decreto-legge   31   agosto   1987,  n.  359,  recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza   locale,   convertito   con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  9  dei suddetti decreti-legge, il
quale al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro  il  compito
di  determinare  periodicamente,  con  proprio decreto, le condizioni
massime o altre modalita' applicabili dagli  istituti  diversi  dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  ai mutui da concedersi agli enti locali
territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  27  settembre  1986  e del 17
novembre 1987, con  i  quali,  in  attuazione  della  sopramenzionata
normativa,  sono  state  determinate  le condizioni e le modalita' da
applicarsi ai mutui in discorso;
  Visto, in particolare, l'art. 3 dei citati decreti ministeriali, il
quale, nello stabilire i criteri per la determinazione  della  misura
medesima  del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a
tasso variabile, prevede  che  detto  tasso,  applicabile  in  misura
semestrale equivalente, sara' rideterminato in via automatica ad ogni
scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento  dei  previsti
parametri  la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro
del tesoro;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  3  e 4 dei citati decreti i quali
stabiliscono che al tasso di cui sopra  va  aggiunta  un  commissione
onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari a fronte degli
oneri fiscali,  delle  commissioni  di  collocamento  e  del  rischio
assunto per le operazoni, pari a quella stabilita di anno in anno con
decreto  del  Ministro  del  tesoro  per  le  operazioni  di  credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  il  proprio  decreto  del 28 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana n.  3
del 5 gennaio 1988, con cui e' stato fissato nella misura del 12,40%,
il costo medio della provvista per il periodo  1›  gennaio-30  giugno
1988;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - della  Repubblica  italiana  n.
144  del  21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva
per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e'  stata  fissata
per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,45%;
  Visto  il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la
misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni  della  specie
e' pari all'11,45 per il semestre luglio-dicembre 1988;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Per  il  periodo  1› luglio-31 dicembre 1988, la misura massima del
tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle  operazioni  di
mutuo regolate a tasso variabile e' pari all'11,45%.
  In  conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per
il secondo semestre dell'anno 1988 dell'1,45% il tasso  di  interesse
annuo posticipato risulta fissato nella misura massima del 12,90%.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO