Con  decreto ministeriale 27 giugno 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 682.122.000 dovuto dalla S.p.a. Triulzi, con sede in
Novate  Milanese,  e'  stata  sospesa  ai  sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Milano,  nel provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la  quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con  decreto ministeriale 27 giugno 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 144.248.000 dovuto dalla S.r.l.  Triulzi  Ress,  con
sede  in  Novate  Milanese,  e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel
provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli  interessi
ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.
46.  L'esattore,  in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.