IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota del 10 dicembre 1987, n. 15843, con la quale la regione siciliana chiede un intervento finanziario per le opere urgenti a tutela della pubblica incolumita' minacciata da una frana lungo il costone sulla circonvallazione nord del comune di Palazzolo Acreide; Visto il verbale di sopralluogo del 27 aprile 1988 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuta a un movimento franoso lungo il costone sulla circonvallazione nord del comune di Palazzolo Acreide su cui intervenire; Ravvisata la necessita' di intervenire al fine di rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' dovuta al movimento franoso in atto nel comune di Palazzolo Acreide; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumita' nelle localita' indicate in premessa del comune di Palazzolo Acreide e' assegnata alla regione siciliana la somma di L. 1.700.000.000.