IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto   il   decreto-legge   12   novembre  1982,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito
dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, che dispone interventi urgenti  sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  del  10  dicembre  1987, n. 15843, con la quale la
regione siciliana chiede  un  intervento  finanziario  per  le  opere
urgenti  a  tutela della pubblica incolumita' minacciata da una frana
lungo il costone sulla circonvallazione nord del comune di  Palazzolo
Acreide;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  del  27 aprile 1988 con cui il
rappresentante del gruppo nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  ravvisa  una situazione di incombente pericolo per la
pubblica incolumita' dovuta a un movimento franoso lungo  il  costone
sulla  circonvallazione  nord  del comune di Palazzolo Acreide su cui
intervenire;
  Ravvisata  la  necessita'  di  intervenire  al fine di rimuovere la
situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita'  dovuta
al movimento franoso in atto nel comune di Palazzolo Acreide;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  opere  urgenti  finalizzate  alla  rimozione  del pericolo
incombente per la pubblica incolumita' nelle  localita'  indicate  in
premessa  del  comune  di Palazzolo Acreide e' assegnata alla regione
siciliana la somma di L. 1.700.000.000.