IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 e n. 723/FPC/ZA del 23 aprile 1986 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 5 maggio 1984, n. 133 del 16 maggio 1984, n. 166 del 18 giugno 1984, n. 331 del 1 dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 129 del 3 giugno 1985, n. 259 del 4 novembre 1985 e n. 115 del 20 maggio 1986 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984; Viste le proprie ordinanze n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 18 settembre 1984 e n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1984 prorogate, da ultimo con le ordinanze n. 1306/FPC del 21 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988 e n. 1336/FPC del 15 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1988 con le quali e' stato autorizzato il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile e 7-11 maggio 1984; Visti i telegrammi n. 703/20.1/PC del 18 giugno 1988, n. 407/10 A/PC del 5 maggio 1988, 199/70/ del 6 maggio 1988, n. 3722/TERR 84 dell'11 giugno 1988 e n. 367/20.2/ del 14 maggio 1988 con i quali, rispettivamente, i prefetti di Chieti, Isernia, L'Aquila, Caserta e Frosinone esprimono parere favorevole in merito alle richieste, avanzate da numerosi sindaci delle rispettive province, di proroga del collocamento in aspettativa, disposto con le ordinanze n. 218/FPC/ZA e n. 344/FPC/ZA del 17 maggio e 12 settembre 1984 sopracitate; Ravvisata l'opportunita' di aderire alle predette richieste limitatamente ad un periodo di tre mesi; Dispone: Articolo unico I sindaci dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 nelle province di L'Aquila, Chieti, Isernia, Caserta, Frosinone, Pescara e Perugia di cui agli elenchi delle ordinanze citate in premessa, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 30 settembre 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 luglio 1988 Il Ministro: LATTANZIO