IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante l'adeguamento alla  normativa  comunitaria  della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  l'art.  2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983,  che  detta  norme
per  il  funzionamento  del  comitato  di cui all'art. 5 della citata
legge n. 198/1983;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 dicembre 1972, registrato alla
Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64  Finanze,  foglio
n.  14,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre
1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei  fiammiferi  e'
stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.  43 del 20 febbraio
1959,  recante  le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per
fiammiferi, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte
dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 84 Finanze, foglio n. 336, e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  1› luglio 1983,
concernente fra l'altro la fissazione, per il  periodo  1›  luglio-31
dicembre  1983,  dei  prezzi  di  vendita al pubblico dei fiammiferi,
successivamente prorogati al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed  al
30  giugno  1986  rispettivamente  con  il  decreto  ministeriale  31
dicembre 1983, registrati alla Corte dei conti il  24  gennaio  1984,
registro  n.  4  Finanze,  foglio  n.  301, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 6 febbraio  1984,  col  decreto  ministeriale  30
giugno  1984,  registrato  alla  Corte  dei  conti il 13 agosto 1984,
registro n. 48 Finanze, foglio  n.  185,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  240  del  31  agosto 1984, col decreto ministeriale 31
luglio 1985, registrato alla Corte dei  conti  il  28  ottobre  1985,
registro  n.  64  Finanze,  foglio  n. 325, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 19 dicembre 1985;
  Visto   il   gia'   citato  decreto  ministeriale  31  luglio  1985
concernente  la  determinazione  delle   aliquote   di   imposta   di
fabbricazione  sui fiammiferi per il periodo 1› luglio 1985-30 giugno
1986;
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte
dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  1› luglio 1986,
concernente fra l'altro  la  fissazione  per  il  periodo  1›  luglio
1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;
  Visto  il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte
dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio  n.  374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote  di  imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte
dei conti il 1› luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183, e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  3  luglio 1987,
concernente fra l'altro  la  fissazione  per  il  periodo  1›  luglio
1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;
  Valutati  gli  elementi tecnico-economici forniti il 23 maggio 1988
dalla  commissione  di  cui  all'art.  2  del   decreto   legislativo
luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
  Viste  le proposte presentate in data 24 giugno 1988 dall'anzidetto
comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere con effetto dal 1›  luglio  1988  ad  una  revisione  della
tariffa  di  vendita  al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la
relativa  variazione  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico   e   la
rideterminazione   delle  aliquote  d'imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi;
  Riconosciuta,  altresi'  la  necessita',  su  parere  del  suddetto
comitato, di variare con effetto  dal  1›  luglio  1988  le  aliquote
d'imposta  di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio
e nominativi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1› luglio 1988 il prezzo di vendita al pubblico dei
seguenti tipi di condizionamenti  di  fiammiferi  e'  stabilito  come
segue:
 
1. Scatola di cartoncino con 100
   fiammiferi di legno paraffinato al
   sesquisolfuro di fosforo denominati
   "Familiari S/100" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
2. Busta di cartoncino con 100
   fiammiferi di legno paraffinato al
   sesquisolfuro di fosforo denominati
   "Familiari" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  300