IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura unica dell'8 per cento; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 84 Finanze, foglio n. 336, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogati al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrati alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1984, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984, col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 dicembre 1985; Visto il gia' citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1 luglio 1985-30 giugno 1986; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 1986, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1 luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1987, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1 luglio 1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi; Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 23 maggio 1988 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317; Viste le proposte presentate in data 24 giugno 1988 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere con effetto dal 1 luglio 1988 ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi; Riconosciuta, altresi' la necessita', su parere del suddetto comitato, di variare con effetto dal 1 luglio 1988 le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 luglio 1988 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi e' stabilito come segue: 1. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati "Familiari S/100" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 2. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati "Familiari" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300