IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il telegramma in data 1 giugno 1988 con il quale l'assessore per la difesa dell'ambiente della regione Sardegna rappresenta l'assoluta necessita' di interventi eccezionali per lo spegnimento degli incendi boschivi scoppiati in alcune zone del territorio dell'isola, favoriti da particolari condizioni metereologiche e dalla siccita' in atto; Tenuto conto del fatto che sono ancora in fase di attuazione le procedure per l'assunzione e la qualificazione del personale previsto dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che istituisce il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e pertanto permane la situazione di emergenza degli anni decorsi, essendo le strutture regionali esistenti impossibilitate ad assicurare adeguate azioni preventive e di intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi; Considerato che negli scorsi anni 1984, 1985, 1986 e 1987, anche per effetto delle misure eccezionali disposte con relative ordinanze, si e' conseguito un ottimo risultato che ha sensibilmente ridotto la superficie boscata percorsa dal fuoco nella regione Sardegna e che inoltre la massa legnosa distrutta o danneggiata si e' notevolmente ridotta negli anni succitati; Considerato, inoltre, che, nel corso della riunione tenutasi in data 20 giugno c.a. con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della regione Sardegna, e' emersa l'esigenza di predisporre interventi straordinari per far fronte agli incendi boschivi in Sardegna attraverso il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato nell'isola; Ravvisata, pertanto, la necessita' di intervenire anche nella attuale stagione estiva, sia per salvaguardare il patrimonio boschivo, sia per assicurare maggiore tutela alla pubblica e privata incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma: Dispone: Art. 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con il ripetersi di incendi boschivi di notevole estensione in Sardegna si autorizza, dal 15 luglio 1988 al 15 settembre 1988: a) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e per periodi da venti a sessanta giorni intercorrenti dalla data del 10 luglio 1988 al 10 settembre 1988 fino a cinquecento vigili del fuoco inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali della Sardegna. Delle predette unita' quattrocento saranno impiegate nelle basi operative regionali affidate alla responsabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio presso le basi operative medesime; b) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ad inviare, secondo le necessita' connesse al piano operativo regionale, personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la costituzione dei centri operativi provinciali (C.O P.) e del centro operativo regionale (C.O.R.) e ad erogare al personale tecnico e amministrativo i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgera' oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; c) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna ventidue guardie forestali, ivi compreso il supporto, quattro sottufficiali e due ispettori ufficiali per la costituzione della base operativa affidata alla responsabilita' del Corpo forestale dello Stato; d) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna due ispettori ufficiali per le esigenze operative del centro operativo regionale (C.O.R.).