IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il telegramma in data 1› giugno 1988 con il quale l'assessore
per  la  difesa  dell'ambiente  della  regione  Sardegna  rappresenta
l'assoluta  necessita'  di  interventi eccezionali per lo spegnimento
degli incendi  boschivi  scoppiati  in  alcune  zone  del  territorio
dell'isola, favoriti da particolari condizioni metereologiche e dalla
siccita' in atto;
  Tenuto  conto  del  fatto  che sono ancora in fase di attuazione le
procedure per l'assunzione e la qualificazione del personale previsto
dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che istituisce il Corpo
forestale e di vigilanza ambientale e pertanto permane la  situazione
di  emergenza  degli  anni  decorsi,  essendo  le strutture regionali
esistenti impossibilitate ad assicurare adeguate azioni preventive  e
di intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi;
  Considerato  che  negli  scorsi anni 1984, 1985, 1986 e 1987, anche
per effetto delle misure eccezionali disposte con relative ordinanze,
si  e' conseguito un ottimo risultato che ha sensibilmente ridotto la
superficie boscata percorsa dal fuoco nella regione  Sardegna  e  che
inoltre  la  massa legnosa distrutta o danneggiata si e' notevolmente
ridotta negli anni succitati;
  Considerato,  inoltre,  che,  nel  corso della riunione tenutasi in
data 20 giugno c.a. con  la  partecipazione  dei  rappresentanti  del
Ministero   dell'interno,  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste e della regione Sardegna, e' emersa l'esigenza di predisporre
interventi  straordinari  per  far  fronte  agli  incendi boschivi in
Sardegna  attraverso  il  potenziamento  delle  strutture  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e del Corpo forestale dello Stato
nell'isola;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  intervenire  anche nella
attuale  stagione  estiva,  sia  per  salvaguardare   il   patrimonio
boschivo,  sia per assicurare maggiore tutela alla pubblica e privata
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma:
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per   far  fronte  alle  straordinarie  esigenze  connesse  con  il
ripetersi di incendi boschivi di notevole estensione in  Sardegna  si
autorizza, dal 15 luglio 1988 al 15 settembre 1988:
    a)   il   Ministero   dell'interno  -  Direzione  generale  della
protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare,  in  deroga
al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre
1984, n. 887, e per periodi da venti a sessanta giorni  intercorrenti
dalla data del 10 luglio 1988 al 10 settembre 1988 fino a cinquecento
vigili del fuoco inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco
volontari dei comandi provinciali della Sardegna.
  Delle  predette  unita'  quattrocento  saranno impiegate nelle basi
operative regionali affidate alla responsabilita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente
dei ruoli del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  comandato  a
prestare servizio presso le basi operative medesime;
    b)   il   Ministero   dell'interno  -  Direzione  generale  della
protezione civile e dei servizi antincendi, ad  inviare,  secondo  le
necessita'   connesse   al   piano   operativo  regionale,  personale
permanente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per   la
costituzione  dei  centri operativi provinciali (C.O P.) e del centro
operativo regionale (C.O.R.) e ad  erogare  al  personale  tecnico  e
amministrativo  i  compensi  per  il  lavoro  straordinario  che esso
svolgera' oltre i turni ordinari di servizio e per quello  svolto  ai
sensi  del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
    c)   il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Corpo
forestale dello  Stato,  ad  inviare  in  Sardegna  ventidue  guardie
forestali,  ivi  compreso  il  supporto,  quattro sottufficiali e due
ispettori ufficiali per la costituzione della base operativa affidata
alla responsabilita' del Corpo forestale dello Stato;
    d)   il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Corpo
forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna due ispettori ufficiali
per le esigenze operative del centro operativo regionale (C.O.R.).