IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi di Trieste e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico:
  Dopo  l'art.  307, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi e' istituita la
                   Scuola diretta ai fini speciali
            per operatori economici dei servizi turistici
  Art.  308.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  una  cultura
scientifica sui problemi economici del turismo, onde provvedere  alla
formazione  professionale  di  quadri destinati al campo di attivita'
private e pubbliche riguardanti l'organizzazione e  la  gestione  dei
servizi turistici.
  Art.  309.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile  di   abbreviazioni.   Ciascun   anno   prevede   almeno
quattrocento  ore  di  insegnamento  e  quattrocento ore di attivita'
pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e'  in
grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  cinquanta iscritti per
ciascun anno di corso, per un totale di cento studenti.
  Art.  310.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di economia  e  commercio,  cui  afferiscono  gli  insegnamenti  e  i
dipartimenti di scienze economiche e statistiche, economia aziendale,
economia e merceologia delle risorse naturali.
  Nel  manifesto  degli  studi viene indicata la sede della direzione
della scuola.
  Art.  311.  -  Gli  insegnamenti  impartiti,  tutti annuali, sono i
seguenti:
  1› Anno:
   economia e politica del turismo;
   geografia del turismo;
   legislazione turistica italiana e comparata;
   psicologia del turismo;
   sociologia del turismo;
   storia del turismo;
   prima lingua straniera;
   seconda lingua straniera.
  2› Anno:
   economia delle imprese turistiche;
   elementi di informatica;
   statistica del turismo;
   prima lingua straniera;
   seconda lingua straniera;
   un insegnamento opzionale;
   un insegnamento opzionale.
  Sono insegnamenti opzionali:
   amministrazione delle aziende autonome di soggiorno;
   analisi tipologica dei flussi turistici;
   analisi statistiche del turismo;
   contabilita' delle imprese turistiche;
   ecologia;
   economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;
   economia delle imprese di viaggio e turismo;
   economia e tecnica della pubblicita';
   economia internazionale del turismo;
   economia regionale del turismo;
   gestione finanziaria e valutaria;
   impatto ambientale del turismo;
   marketing turistico;
   organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche;
   ordinamenti turistici centrali e periferici;
   organizzazione del turismo sociale;
   pianificazione e organizzazione del territorio a fini turistici;
   programmazione e contratto nelle imprese turistiche;
   tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche;
   tecnica economica delle imprese turistiche.
  Gli  insegnamenti  di base sono tutti propri della scuola; solo per
le lingue straniere potranno essere seguiti il  primo  e  il  secondo
corso  degli insegnamenti impartiti dalla facolta', come pure per gli
insegnamenti opzionali, ove siano impartiti.
  Art.  312.  -  L'attivita'  pratica  guidata comporta esercitazioni
pratiche, visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero.
  Art.  313.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste  in  attivita'
di  studio  e ricerca presso enti ed imprese turistiche convenzionate
ed ha la durata di almeno duecento ore.
  Art.  314.  -  La  frequenza  ai  corsi  al  tirocinio  pratico  e'
obbligatoria.  Gli  esami  annuali  ed  il  tirocinio   si   svolgono
attraverso prove orali ed eventualmente scritte e/oz pratiche.
  Art.  315.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
dissertazione scritta su un tema afferente uno degli insegnamenti  in
base o opzionali scelti dallo studente.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1988
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 149