IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12  novembre 1982, n. 829 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Visto  il  telex  del  19 febbraio 1986 con cui il comune di Agnone
segnala  una  situazione  di  pericolo  incombente  per  la  pubblica
incolumita'  causata  da  movimenti  franosi  in  atto sul territorio
comunale;
  Visto  il  telex del 17 maggio 1988 con cui il comune di Petacciato
segnala l'esigenza di un intervento finanziario per le opere  urgenti
a  tutela  della pubblica incolumita' minacciata da una frana in atto
nel territorio comunale;
  Vista la relazione dell'8 luglio 1987 con cui il rappresentante del
gruppo  nazionale  per  la  difesa  delle  catastrofi  idrogeologiche
ravvisa  una  situazione  di  incombente  pericolo  per  la  pubblica
incolumita' dovuta a movimenti franosi lungo i  versanti  del  centro
abitato del comune di Agnone;
  Vista la relazione dell'8 luglio 1987 con cui il rappresentante del
gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche
ravvisa  una  situazione  di  incombente  pericolo  per  la  pubblica
incolumita' dovuta a dissesti del territorio nelle aree del comune di
Petacciato comprese tra l'abitato e la linea di costa;
  Ravvisata  la  necessita'  di  intervenire  al fine di rimuovere le
situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumita'  dovute
ai movimenti franosi in atto nei comuni di Agnone e Petacciato;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  opere  urgenti  finalizzate  alla  rimozione  del pericolo
incombente per la pubblica incolumita' nelle
localita'  indicate  in premessa sono assegnate ai comuni di Agnone e
Petacciato le seguenti somme:
   comune di Agnone  . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000
   comune di Petacciato  . . . . . . . . . . . . . .  " 1.500.000.000