IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa; Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589; l'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'art. 1 della legge 11 ottobre 1973, n. 636; l'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558; l'art. 5 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546; l'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953; Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1960, 31 gennaio 1975, 20 aprile 1976, 30 novembre 1982, 18 luglio 1983 e 21 marzo 1985; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154; Decreta: Art. 1. Le aziende e gli istituti di credito, gli enti pubblici economici e i commissionari di borsa autorizzati al pagamento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale possono presentare all'ufficio del registro entro il 10 luglio 1988 dichiarazione contenente l'ammontare della tassa dovuta sui contratti di borsa conclusi rispettivamente nel periodo 1 gennaio-31 marzo 1988 e 1 aprile-30 giugno 1988. I dati devono essere desunti dal registro cronologico tenuto a norma delle vigenti disposizioni. Entro la stessa data deve provvedersi al versamento della tassa come risultante dalle annotazioni del citato registro, detratto l'importo versato in via provvisoria per il 1 trimestre 1988 e gli eventuali crediti risultanti dalla liquidazione definitiva della tassa nell'anno 1987. Gli importi provvisori delle successive due rate con scadenza 30 settembre e 31 dicembre 1988 saranno pari al tributo dovuto per i contratti conclusi nel periodo 1 aprile-30 giugno 1988. Gli importi definitivi della tassa dovuti per l'anno 1988 formano la base per la liquidazione provvisoria per l'anno 1989.