IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le
tasse sui contratti di borsa;
  Visto  l'articolo  unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30  giugno  1960,  n.
589;  l'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'art. 1 della
legge 11 ottobre  1973,  n.  636;  l'articolo  unico  della  legge  5
novembre 1975, n. 558; l'art. 5 della legge 1› dicembre 1981, n. 692,
che ha convertito, con  modificazioni,  il  decreto-legge  2  ottobre
1981,  n.  546; l'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53,
che ha convertito, con modificazioni, il  decreto-legge  30  dicembre
1982, n. 953;
  Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1960, 31 gennaio 1975,
20 aprile 1976, 30 novembre 1982, 18 luglio 1983 e 21 marzo 1985;
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le aziende e gli istituti di credito, gli enti pubblici economici e
i commissionari di borsa autorizzati al  pagamento  della  tassa  sui
contratti  di  borsa  in modo virtuale possono presentare all'ufficio
del  registro  entro  il  10  luglio  1988  dichiarazione  contenente
l'ammontare  della  tassa  dovuta  sui  contratti  di  borsa conclusi
rispettivamente nel periodo 1› gennaio-31 marzo 1988 e  1›  aprile-30
giugno  1988.  I  dati devono essere desunti dal registro cronologico
tenuto a norma delle vigenti disposizioni.
  Entro  la  stessa  data  deve provvedersi al versamento della tassa
come risultante  dalle  annotazioni  del  citato  registro,  detratto
l'importo  versato  in via provvisoria per il 1› trimestre 1988 e gli
eventuali crediti  risultanti  dalla  liquidazione  definitiva  della
tassa nell'anno 1987.
  Gli  importi  provvisori  delle successive due rate con scadenza 30
settembre e 31 dicembre 1988 saranno pari al  tributo  dovuto  per  i
contratti conclusi nel periodo 1› aprile-30 giugno 1988.
  Gli  importi  definitivi della tassa dovuti per l'anno 1988 formano
la base per la liquidazione provvisoria per l'anno 1989.