IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Candia dei Colli Apuani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dei valori minimi dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare i limiti minimi dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle mutate tecniche di produzione del vino in discorso ed alle particolari esigenze di mercato di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico I limiti minimi dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani", previsti rispettivamente nella misura di 5,5 per mille e di 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, sono modificati come appresso: acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 giugno 1988 Il Ministro: MANNINO