IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del vino "Candia dei Colli Apuani" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dei valori minimi dell'acidita' totale e dell'estratto secco
netto  previsti  dall'art.  6  del  disciplinare di produzione di cui
trattasi;
  Visto  l'art.  6,  ultimo comma, del disciplinare di produzione del
suddetto  vino   dove   si   prevede   la   facolta'   del   Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  di  modificare  i  limiti minimi
dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alle  mutate  tecniche di
produzione del vino in  discorso  ed  alle  particolari  esigenze  di
mercato di accogliere la richiesta degli interessati;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  I  limiti  minimi  dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto
del vino a denominazione di origine  controllata  "Candia  dei  Colli
Apuani",  previsti rispettivamente nella misura di 5,5 per mille e di
20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio  1981,  sono
modificati come appresso:
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 giugno 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO