IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 1› marzo 1988, n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle  operazioni  di  credito  inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli   13  e  14  riguardanti  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento da assumere come base  dell'intervento  del  Mediocredito
centrale  sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
mensilmente,  sulla  base  di  apposita  comunicazione  della   Banca
d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto:
   dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di
credito, da determinarsi mensilmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita';
  Visto  il decreto ministeriale del 31 maggio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  137  del  13  giugno
1988,  con il quale e' stato fissato nella misura del 12,25 per cento
il costo medio della provvista per il  periodo  15  giugno-14  luglio
1988,  ferma restando la commissione onnicomprensiva gia' fissata con
il decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura  fino  ad  un
massimo dell'1 per cento;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, e'  pari  al
12,10 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 luglio-14 agosto 1988, e' pari al 12,10 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il  tasso
massimo  di  riferimento, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, e'
fissato nella misura del 13,10 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 8 luglio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO