IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi progranmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visti in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa; Vista la delibera del CIPAA, in data 1 agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985; Vista la delibera CIPE in data 23 aprile 1987 che approva, tra l'altro, il "Primo aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990. Documento delle priorita' e delle coerenze pluriennali" pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987; Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva il Piano forestale nazionale, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988; Visto il comma 3 dell'art. 3, il comma 5 dell'art. 4, nonche' il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, che dettano disposizioni al CIPE per il riparto annuale dei fondi; Considerato che il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/86 dispone che al riparto dello stanziamento tra i regolamenti e tra regioni, province autonome e Ministero dell'agricoltura e delle foreste si provvede sulla base delle effettive potenzialita' di attuazione, con particolare riferimento al regolamento CEE n. 797/1985 e che pertanto e' necessario adottare meccanismi di attribuzione controllata dei fondi; Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 005373 del 7 marzo 1988, n. 451 del 24 marzo 1988, n. 565 dell'11 aprile 1988 e n. 808 del 14 maggio 1988, concernenti sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3. 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee d'intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonche' quelle relative all'attuazione dell'art. 6; Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa; Considerato che il Ministro dell'agricoltura, a seguito della riunione della commissione di settore di cui all'art. 2 comma 4 della legge n. 752/86, del 9 giugno 1988, ha ritenuto di proporre alcune modifiche al riparto dei fondi ex art. 5 trasmettendo una tabella sostitutiva rispetto alle proposte di cui sopra ed indicando le conseguenti ulteriori modifiche; Considerato altresi' che sulle medesime complessive proposte si e' espressa in data 10 giugno 1988 la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esternando parere contrario per quanto concerne il riparto dei fondi ex art. 6 citato, relativamente alla riserva di parte dello stanziamento medesimo ad azioni di competenza del Ministero dell'agricotura e delle foreste, e favorevole sulle restanti proposte; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: Delibera: 1. Le disponibilita' previste dall'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'anno 1988, pari a 1.690 miliardi di lire, sono ripartite tra le regioni e le province autonome come indicato negli allegati A e B. La somma di L. 1.390 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo, opportuni criteri saranno stabiliti per quanto attiene alla parte incrementale delle risorse che saranno destinate alle regioni con il riparto relativo alle disponibilita' previste per il 1989. 2. Le azioni a carattere orizzontale, con le relative quote finanziarie, pari per il 1988 a complessive lire 960 miliardi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 752/1986, sono approvate nei contenuti come definiti negli allegati C /1 e C/2. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4 possa essere affidata ad organismi specializzati, sara' data priorita' agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole. 3. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovra' essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano piu' regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali. 4. Al fine di consentire l'attuazione di interventi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potra' approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge n. 752/86, il cui finanziamento sara' assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa. 5. La realizzazione dei progetti strutturali di cui al comma 3, lettera c) e d), dell'art. 4 della legge citata, concernenti rispettivamente il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, e gli interventi sugli impianti di irrigazione puo' essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque non superiore a quella della legge n. 752/86. 6. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/1986, alle azioni di risanamento si puo' provvedere anche mediante la erogazione di contributi in conto interessi da corrispondere in un'unica soluzione, in forma attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del contratto di consolidamento. In tal caso l'azione dello Stato vale come linea di principio per le regioni e province autonome. 7. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni esprimono il proprio parere sull'ammissibilita' dell'iniziativa contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento. 8. Della somma di lire 390 miliardi destinata a finanziare le azioni di cui all'art. 4, lettera c), lire 50 miliardi sono riservati ad iniziative nel Mezzogiorno, come quota di intervento ordinario nel quadro dell'accordo di programma finalizzato a realizzazioni cooperative nell'ambito delle finalita' del Piano bieticolo saccarifero nonche' nei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli. 9. Lo stanziamento previsto dall'art. 5 della medesima legge n. 752/86, pari per l'anno 1988 a lire 500 miliardi per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, e' ripartito tra le regioni, le province autonome e il Ministero del'agricoltura e delle foreste come indicato nell'allegato D. Le somme di cui allo stesso art. 5 a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge stessa, possono essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della quota di partecipazione comunitaria. In tal caso i relativi rientri comunitari, che affluiscono al c/c n. 418 presso la tesoreria centrale dello Stato, vengono riassegnati con giroconto all'apposito conto di tesoreria istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 anzidetto. 10. Le quote destinate all'attuazione del regolamento CEE n. 797/85, che nella delibera CIPE 23 aprile 1987 erano state assegnate alle regioni e province autonome in forma di preripartizione, sono attribuite alle stesse regioni e province autonome in via definitiva. 11. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito dal comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/1986, le medesime somme dell'art. 5 sono assegnate alle regioni e province autonome sulla base di apposita ripartizione limitata ai regolamenti per i quali e' preventivamente individuata la destinazione in relazione allo stato delle iniziative o programmi da finanziare. In particolare le quote relative ai regolamenti CEE n. 797/85 e n. 1760/87 sono iscritte in apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e verranno erogate alle amministrazioni interessate nel modo seguente: lire 140 miliardi sulla base dei parametri adottati per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86; lire 130 miliardi sulla base della capacita' di spesa accertata al 30 giugno 1988 e riferita ai fondi assegnati alle regioni, a partire dall'entrata in vigore della legge, per l'attuazione dello stesso regolamento, a valere sull'art. 5 della legge n. 752/86. Ai fini dell'accertamento dell'effettiva capacita' di spesa le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'agricoltura la necessaria documentazione dalla quale dovra' risultare che i provvedimenti d'impegno dalle stesse emessi contengano l'individuazione del beneficiario finale. 12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti, fermo restando il vincolo complessivo di destinazione dei finanziamenti, possono apportare variazioni compensative fino al limite massimo del 30% dell'assegnazione attribuita per l'attuazione di ciascun regolamento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che riferisce al CIPE. Dalla prevista possibilita' di adeguamento sono, comunque, escluse le variazioni dei regolamenti n. 797/85 ee n. 1760/87, nonche' quelle destinate ai regolamenti n. 777/85, n. 776/85 e n. 456/80. 13. A favore delle regioni e province autonome che ai fini di una rapida ed efficace attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, ricorrano ad anticipazioni su fondi propri, in sede di ripartizione nell'anno successivo dello stanziamento recato dall'art. 5 citato, si provvede al reintegro di tali anticipazioni. Ai relativi rientri comunitari si provvede in analogia con quanto previsto al punto 9, secondo comma. 14. I fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86 possono essere utilizzati per il finanziamento dei regolamenti comunitari strutturali la cui applicazione e' giunta a scadenza e che peraltro restano operativi nell'ambito del regolamento CEE n. 2088/86, relativo ai Programmi integrati mediterranei. 15. In attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 100 miliardi recata per il 1988 dall'art. 6 e' destinata al finanziamento delle azioni, con le relative articolazioni, di cui all'allegato E. Gli importi di spesa destinati alla realizzazione delle azioni di cui all'allegato E sono attribuiti alle regioni e province autonome secondo la tabella sub-allegato E/1. Le somme gia' attribuite alle regioni e alle province autonome con la ripartizione effettuata dal CIPE, per le annualita' 1986 e 1987, con la delibera 2 dicembre 1987, si intendono assegnate quale dotazione finanziaria iniziale per consentire l'avvio delle azioni indicate nell'allegato E citato. 16. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera. Roma, addi' 14 giugno 1988 Il Presidente delegato: FANFANI