IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  8  novembre  1986, n. 752, concernente interventi
progranmati  in  agricoltura,  che  si  propone il fine di assicurare
continuita'  pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica
nel settore agricolo e in quello forestale;
  Visto  l'art.  2  della citata legge n. 752/86 ed in particolare il
comma   1   che  attribuisce  al  CIPE  le  funzioni  precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  di  programmazione  in  materia  di  politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visti  in  particolare,  della  stessa  legge  n. 752/86: l'art. 3,
relativo  all'attribuzione  dei  fondi  alle regioni ed alle province
autonome;  l'art.  4  concernente  il  finanziamento  delle  azioni a
carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;   l'art.   5,  relativo  al  finanziamento  dei  regolamenti
comunitari  in  materia  di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al
finanziamento  delle  azioni nel campo della forestazione produttiva,
protettiva e conservativa;
  Vista la delibera del CIPAA, in data 1› agosto 1985, che approva il
programma  quadro  per  un  nuovo  Piano  agricolo  nazionale  per il
quinquennio  1986-1990,  predisposto dal Ministero dell'agricoltura e
delle   foreste,   pubblicato  nel  supplemento  straordinario  della
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985;
  Vista  la  delibera  CIPE  in  data 23 aprile 1987 che approva, tra
l'altro,  il  "Primo  aggiornamento  del  programma  quadro del Piano
agricolo  nazionale  1986-1990.  Documento  delle  priorita'  e delle
coerenze  pluriennali"  pubblicato nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987;
  Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva il Piano
forestale  nazionale,  predisposto  dal  Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste,  pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 3, il comma 5 dell'art. 4, nonche' il
comma  2  dell'art. 6 della citata legge, che dettano disposizioni al
CIPE per il riparto annuale dei fondi;
  Considerato  che  il  comma  2  dell'art.  5  della legge n. 752/86
dispone  che  al  riparto  dello stanziamento tra i regolamenti e tra
regioni,  province  autonome  e  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste  si  provvede  sulla  base  delle  effettive potenzialita' di
attuazione,   con  particolare  riferimento  al  regolamento  CEE  n.
797/1985   e  che  pertanto  e'  necessario  adottare  meccanismi  di
attribuzione controllata dei fondi;
  Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  con  note  n.  005373  del 7 marzo 1988, n. 451 del 24 marzo
1988,  n.  565  dell'11  aprile  1988  e  n.  808 del 14 maggio 1988,
concernenti  sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3. 4,
5 e 6 suddetti, sia le linee d'intervento delle azioni orizzontali di
cui   al  citato  art.  4,  nonche'  quelle  relative  all'attuazione
dell'art. 6;
  Considerato   che   sulle   dette   proposte  il  comitato  tecnico
interministeriale  di  cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta,
ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;
  Considerato  che  il  Ministro  dell'agricoltura,  a  seguito della
riunione della commissione di settore di cui all'art. 2 comma 4 della
legge  n.  752/86,  del 9 giugno 1988, ha ritenuto di proporre alcune
modifiche  al  riparto  dei  fondi ex art. 5 trasmettendo una tabella
sostitutiva  rispetto  alle  proposte  di  cui  sopra ed indicando le
conseguenti ulteriori modifiche;
  Considerato  altresi' che sulle medesime complessive proposte si e'
espressa  in data 10 giugno 1988 la commissione interregionale di cui
all'art.  13  della  legge  16 maggio 1970, n. 281, esternando parere
contrario  per quanto concerne il riparto dei fondi ex art. 6 citato,
relativamente  alla  riserva  di parte dello stanziamento medesimo ad
azioni di competenza del Ministero dell'agricotura e delle foreste, e
favorevole sulle restanti proposte;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste:
                              Delibera:
  1.  Le  disponibilita' previste dall'art. 3, comma 1, della legge 8
novembre 1986, n. 752 per l'anno 1988, pari a 1.690 miliardi di lire,
sono  ripartite  tra  le regioni e le province autonome come indicato
negli  allegati  A e B. La somma di L. 1.390 miliardi e' destinata al
finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4.
  Ai  fini  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo,
opportuni  criteri  saranno  stabiliti  per quanto attiene alla parte
incrementale  delle risorse che saranno destinate alle regioni con il
riparto relativo alle disponibilita' previste per il 1989.
  2.  Le  azioni  a  carattere  orizzontale,  con  le  relative quote
finanziarie,  pari per il 1988 a complessive lire 960 miliardi di cui
all'art.  4,  commi  2  e  3,  della  stessa  legge n. 752/1986, sono
approvate nei contenuti come definiti negli allegati C /1 e C/2.
  Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi
2  e  3  del  citato  art.  4  possa  essere  affidata  ad  organismi
specializzati,   sara'   data   priorita'  agli  organismi  che  sono
espressione delle organizzazioni agricole.
  3.  Per  quanto  concerne  le  azioni  da  realizzare  in regime di
cofinanziamento,  la  partecipazione  finanziaria  dello Stato dovra'
essere  assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi
da svolgere interessano piu' regioni, il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  e  le  stesse  regioni  o province autonome stipulano
appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e
gli  obiettivi  da  conseguire  sono  definiti  attraverso  specifici
programmi nazionali.
  4. Al fine di consentire l'attuazione di interventi pluriennali nel
quadro  delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura
potra'  approvare  programmi  pluriennali,  tuttavia  di  durata  non
superiore  a quella della legge n. 752/86, il cui finanziamento sara'
assicurato   attraverso   stanziamenti  annuali  nell'ambito  di  una
programmazione pluriennale della spesa.
  5.  La  realizzazione  dei  progetti strutturali di cui al comma 3,
lettera  c)  e  d),  dell'art.  4  della  legge  citata,  concernenti
rispettivamente il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola
di   rilevanza   nazionale,   e  gli  interventi  sugli  impianti  di
irrigazione  puo'  essere  assicurata  attraverso il finanziamento di
lotti  funzionali  nel quadro di una programmazione pluriennale della
spesa,  di  durata  comunque  non  superiore  a quella della legge n.
752/86.
  6.  Nel  quadro  degli  interventi  di  cui al comma 3, lettera c),
dell'art.  4  della  legge n. 752/1986, alle azioni di risanamento si
puo'  provvedere  anche mediante la erogazione di contributi in conto
interessi   da   corrispondere   in   un'unica  soluzione,  in  forma
attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del
contratto  di  consolidamento.  In tal caso l'azione dello Stato vale
come linea di principio per le regioni e province autonome.
  7.  Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale,
di  cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su
richiesta  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni
esprimono   il  proprio  parere  sull'ammissibilita'  dell'iniziativa
contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento.
  8.  Della  somma  di  lire  390  miliardi destinata a finanziare le
azioni di cui all'art. 4, lettera c), lire 50 miliardi sono riservati
ad iniziative nel Mezzogiorno, come quota di intervento ordinario nel
quadro   dell'accordo   di   programma  finalizzato  a  realizzazioni
cooperative   nell'ambito   delle   finalita'   del  Piano  bieticolo
saccarifero nonche' nei settori conserviero e della utilizzazione non
alimentare dei prodotti agricoli.
  9.  Lo  stanziamento  previsto  dall'art. 5 della medesima legge n.
752/86, pari per l'anno 1988 a lire 500 miliardi per l'attuazione dei
regolamenti  comunitari  in  materia strutturale, e' ripartito tra le
regioni,  le province autonome e il Ministero del'agricoltura e delle
foreste come indicato nell'allegato D.
  Le somme di cui allo stesso art. 5 a completamento delle erogazioni
a carico del FEOGA ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge stessa,
possono  essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della
quota  di  partecipazione comunitaria. In tal caso i relativi rientri
comunitari,  che  affluiscono  al  c/c  n.  418  presso  la tesoreria
centrale  dello Stato, vengono riassegnati con giroconto all'apposito
conto  di  tesoreria istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5
anzidetto.
  10.  Le  quote  destinate  all'attuazione  del  regolamento  CEE n.
797/85,  che nella delibera CIPE 23 aprile 1987 erano state assegnate
alle  regioni  e  province autonome in forma di preripartizione, sono
attribuite alle stesse regioni e province autonome in via definitiva.
  11.  Al  fine  di garantire il rispetto del principio stabilito dal
comma  2  dell'art.  5  della  legge  n.  752/1986, le medesime somme
dell'art.  5  sono  assegnate  alle regioni e province autonome sulla
base  di apposita ripartizione limitata ai regolamenti per i quali e'
preventivamente  individuata  la destinazione in relazione allo stato
delle iniziative o programmi da finanziare.
  In  particolare le quote relative ai regolamenti CEE n. 797/85 e n.
1760/87   sono   iscritte   in   apposito   capitolo   del  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste   e   verranno   erogate  alle
amministrazioni interessate nel modo seguente:
   lire  140  miliardi  sulla  base  dei  parametri  adottati  per la
ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86;
   lire 130 miliardi sulla base della capacita' di spesa accertata al
30  giugno 1988 e riferita ai fondi assegnati alle regioni, a partire
dall'entrata  in  vigore  della  legge, per l'attuazione dello stesso
regolamento,  a  valere  sull'art.  5  della legge n. 752/86. Ai fini
dell'accertamento  dell'effettiva  capacita' di spesa le regioni e le
province   autonome  trasmettono  al  Ministero  dell'agricoltura  la
necessaria   documentazione   dalla  quale  dovra'  risultare  che  i
provvedimenti    d'impegno    dalle    stesse    emessi    contengano
l'individuazione del beneficiario finale.
  12.   Le   regioni   e  le  province  autonome,  nell'ambito  delle
assegnazioni loro spettanti, fermo restando il vincolo complessivo di
destinazione   dei   finanziamenti,   possono   apportare  variazioni
compensative   fino  al  limite  massimo  del  30%  dell'assegnazione
attribuita   per   l'attuazione   di   ciascun  regolamento,  dandone
tempestiva   comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  che  riferisce  al  CIPE.  Dalla  prevista  possibilita' di
adeguamento  sono, comunque, escluse le variazioni dei regolamenti n.
797/85  ee  n.  1760/87,  nonche'  quelle destinate ai regolamenti n.
777/85, n. 776/85 e n. 456/80.
  13.  A  favore delle regioni e province autonome che ai fini di una
rapida ed efficace attuazione dei regolamenti comunitari strutturali,
ricorrano  ad  anticipazioni su fondi propri, in sede di ripartizione
nell'anno successivo dello stanziamento recato dall'art. 5 citato, si
provvede  al  reintegro  di  tali  anticipazioni. Ai relativi rientri
comunitari  si  provvede  in analogia con quanto previsto al punto 9,
secondo comma.
  14.  I fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86 possono essere
utilizzati   per   il   finanziamento   dei   regolamenti  comunitari
strutturali  la  cui applicazione e' giunta a scadenza e che peraltro
restano   operativi  nell'ambito  del  regolamento  CEE  n.  2088/86,
relativo ai Programmi integrati mediterranei.
  15.  In attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE
il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 100 miliardi recata per il
1988  dall'art.  6 e' destinata al finanziamento delle azioni, con le
relative articolazioni, di cui all'allegato E.
 Gli  importi  di  spesa destinati alla realizzazione delle azioni di
cui  all'allegato  E sono attribuiti alle regioni e province autonome
secondo la tabella sub-allegato E/1.
  Le  somme gia' attribuite alle regioni e alle province autonome con
la  ripartizione  effettuata dal CIPE, per le annualita' 1986 e 1987,
con  la  delibera  2  dicembre  1987,  si  intendono  assegnate quale
dotazione  finanziaria  iniziale  per consentire l'avvio delle azioni
indicate nell'allegato E citato.
  16.  Gli  allegati  sopra  indicati  fanno  parte  integrante della
presente delibera.
   Roma, addi' 14 giugno 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI