LA GIUNTA REGIONALE
  Richiamata  la  deliberazione  di  giunta  regionale n. 3859 del 10
dicembre 1985, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del  21
dicembre  1986,  con  la  quale  sono  state  individuate,  ai  sensi
dell'art. 1- ter della legge 8  agosto  1985,  n.  431  "le  aree  di
particolare  interesse  ambientale",  da  sottoporre a pianificazione
paesistica;
  Posto  che,  ai sensi del punto n. 2 del dispositivo della suddetta
deliberazione n. 3859 del 10 dicembre 1985, le aree,  comprese  negli
ambiti  territoriali  indicati  nell'apposito  elenco,  allegato alla
deliberazione stessa, qualora risultino vincolate ex lege  29  giugno
1939,   n.   1497,  attraverso  specifico  e  motivato  provvedimento
amministrativo ovvero in base agli elenchi di cui all'art.  1,  primo
comma,  legge  8  agosto 1985, n. 431, sono sottoposte al particolare
regime di salvaguardia di cui all'art. 1- ter legge n. 431/1985;
  Premesso  che, ai sensi del punto n. 1 del dispositivo della citata
deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, non sono  state
inserite  negli  ambiti  territoriali  da sottoporsi a pianificazione
paesistica, le aree comprese nei parchi  nazionali  o  regionali,  in
ragione  della  particolare disciplina di salvaguardia ambientale cui
tali aree sono gia' sottoposte;
  Rilevato  che,  in  relazione  all'efficacia vincolante dell'elenco
allegato alla citata deliberazione regionale e alla luce del punto n.
2  del  dispositivo  della  stessa,  le  aree,  comprese  nell'ambito
territoriale n. 10, appartenenti al  territorio  comunale  di  Pavia,
sebbene  rientranti  nel perimetro del parco regionale Lombardo della
Valle del Ticino, sono gravate dal vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita'  temporanea  ex  art. 1- ter legge 8 agosto 1985, n.
431, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico ex  art.  1,  primo
comma, lettera f), legge n. 431/85;
  Preso  atto  della  contraddizione  esistente tra il punto n. 1 del
dispositivo della deliberazione regionale n.  3859  del  10  dicembre
1985,  che  esclude  le  aree  ricomprese  nel  territorio  di parchi
nazionali o regionali dal particolare regime di salvaguardia  di  cui
all'art.  1-  ter legge n. 431/85, e l'inserimento, contenuto appunto
nel sopraddetto elenco, nell'ambito territoriale  n.  10  delle  aree
appartenenti  al  territorio comunale di Pavia e rientranti nel parco
Lombardo della Valle del Ticino, sulle quali, come sopra evidenziato,
deve   essere   applicato   il   vincolo   di   immodificabilita'  ed
inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter legge  n.  431/85,
nonostante  il  particolare  regime di salvaguardia ambientale cui le
stesse sono gia'  sottoposte,  in  conseguenza  dell'inserimento  nel
perimetro  di  parco regionale (appunto il parco Lombardo della Valle
del Ticino) gia' istituito e per il quale e' gia' stato approvato  il
P.T.C., con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33;
  Preso  atto  della  lettera dell'assessore all'urbanistica edilizia
privata economica popolare del comune di Pavia, pervenuta in  regione
in  data  14  marzo  1988,  con  cui  si  richiede  esplicitamente di
rettificare l'elenco allegato alla deliberazione  regionale  n.  3859
del 10 dicembre 1985, con riferimento alle aree, comprese nell'ambito
territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia,  in
quanto rientranti nel parco Lombardo della Valle del Ticino;
  Ritenuto,  per  i  motivi sopra esposti, di accogliere la richiesta
del  comune   di   Pavia,   rettificando   l'elenco   allegato   alla
deliberazione  regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, inserendo, con
riferimento alle  aree,  comprese  nell'ambito  territoriale  n.  10,
appartenenti  al  territorio  comunale  di  Pavia  e  rientranti  nel
perimetro del parco Lombardo della Valle del Ticino, un apposito nota
bene,  in  cui  si  precisi  che  "il vincolo di immodificabilita' ed
inedificabilita' temporanea ex art. 1- ter legge 8  agosto  1985,  n.
431,  non  trova  applicazione  nelle aree comprese nel perimetro del
parco regionale Lombardo della Valle del Ticino";
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1)  di  rettificare,  per  i motivi indicati in narrativa, l'ambito
territoriale n. 10, individuato nell'apposito  elenco  allegato  alla
deliberazione  di  giunta  regionale  n.  3859  del 10 dicembre 1985,
relativamente alle aree, ivi  comprese,  appartenenti  al  territorio
comunale  di  Pavia  e  rientranti  nel perimetro del parco regionale
Lombardo della Valle del Ticino, inserendo il seguente nota bene: "Il
vincolo  di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea, ex art.
1- ter legge 8 agosto 1985, n. 431, non trova applicazione nelle aree
comprese  nel  perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del
Ticino";
  2)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione, ai sensi e per gli
effetti di cui  all'art.  12  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto  3  giugno  1940,  n.  1357,  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale   della   regione
Lombardia  come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27
maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni.
   Milano, addi' 17 maggio 1988
                                               Il presidente: TABACCI
 Il segretario: DI GIUGNO