LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 dicembre 1986, con la quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 "le aree di particolare interesse ambientale", da sottoporre a pianificazione paesistica; Posto che, ai sensi del punto n. 2 del dispositivo della suddetta deliberazione n. 3859 del 10 dicembre 1985, le aree, comprese negli ambiti territoriali indicati nell'apposito elenco, allegato alla deliberazione stessa, qualora risultino vincolate ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, attraverso specifico e motivato provvedimento amministrativo ovvero in base agli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, sono sottoposte al particolare regime di salvaguardia di cui all'art. 1- ter legge n. 431/1985; Premesso che, ai sensi del punto n. 1 del dispositivo della citata deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, non sono state inserite negli ambiti territoriali da sottoporsi a pianificazione paesistica, le aree comprese nei parchi nazionali o regionali, in ragione della particolare disciplina di salvaguardia ambientale cui tali aree sono gia' sottoposte; Rilevato che, in relazione all'efficacia vincolante dell'elenco allegato alla citata deliberazione regionale e alla luce del punto n. 2 del dispositivo della stessa, le aree, comprese nell'ambito territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia, sebbene rientranti nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino, sono gravate dal vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea ex art. 1- ter legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 1, primo comma, lettera f), legge n. 431/85; Preso atto della contraddizione esistente tra il punto n. 1 del dispositivo della deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, che esclude le aree ricomprese nel territorio di parchi nazionali o regionali dal particolare regime di salvaguardia di cui all'art. 1- ter legge n. 431/85, e l'inserimento, contenuto appunto nel sopraddetto elenco, nell'ambito territoriale n. 10 delle aree appartenenti al territorio comunale di Pavia e rientranti nel parco Lombardo della Valle del Ticino, sulle quali, come sopra evidenziato, deve essere applicato il vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter legge n. 431/85, nonostante il particolare regime di salvaguardia ambientale cui le stesse sono gia' sottoposte, in conseguenza dell'inserimento nel perimetro di parco regionale (appunto il parco Lombardo della Valle del Ticino) gia' istituito e per il quale e' gia' stato approvato il P.T.C., con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33; Preso atto della lettera dell'assessore all'urbanistica edilizia privata economica popolare del comune di Pavia, pervenuta in regione in data 14 marzo 1988, con cui si richiede esplicitamente di rettificare l'elenco allegato alla deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, con riferimento alle aree, comprese nell'ambito territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia, in quanto rientranti nel parco Lombardo della Valle del Ticino; Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di accogliere la richiesta del comune di Pavia, rettificando l'elenco allegato alla deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, inserendo, con riferimento alle aree, comprese nell'ambito territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia e rientranti nel perimetro del parco Lombardo della Valle del Ticino, un apposito nota bene, in cui si precisi che "il vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea ex art. 1- ter legge 8 agosto 1985, n. 431, non trova applicazione nelle aree comprese nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino"; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di rettificare, per i motivi indicati in narrativa, l'ambito territoriale n. 10, individuato nell'apposito elenco allegato alla deliberazione di giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, relativamente alle aree, ivi comprese, appartenenti al territorio comunale di Pavia e rientranti nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino, inserendo il seguente nota bene: "Il vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea, ex art. 1- ter legge 8 agosto 1985, n. 431, non trova applicazione nelle aree comprese nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino"; 2) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni. Milano, addi' 17 maggio 1988 Il presidente: TABACCI Il segretario: DI GIUGNO