IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1984,  n.  363,
recante  l'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari
a carico del fondo per la protezione civile, previo concerto  con  il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  a  favore  dell'Istituto  nazionale  di
geofisica   e   di  altri  enti  o  istituti,  per  il  potenziamento
dell'attivita' di ricerca  e  sorveglianza  sui  fenomeni  sismici  e
vulcanici  e  per  consentire forme particolari di incentivazione per
fronteggiare situazioni di emergenza;
  Visti  l'art.  2,  comma  7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
46,  l'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  472,
l'art.  2, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, converito
dalla  legge  6  marzo  1987,  n.  64  e  l'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge   19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge  19  novembre  1987,  n.  470,  che  hanno
prorogato  gli  interventi  in favore della comunita' scientifica, da
ultimo fino al 31 dicembre 1988;
  Vista  la  nota n. 2461 del 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto
nazionale di geofisica ha richiesto, per l'anno 1987 un contributo di
L.   250.000.000   finalizzato   alla  incentivazione  del  personale
impegnato a garantire la continuita' del servizio di sorveglianza sui
fenomeni geosismici su scala nazionale;
  Vista la nota U P.P.F. - Un. II 129/88 - prot. numero 4667/15.7.1.2
del 27 giugno 1988 con la quale  il  Ministro  per  il  coordinamento
della  ricerca scientifica e tecnologica manifesta il proprio assenso
alla concessione del contributo sopra citato;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  aderire  alla richiesta sopra citata
dovendosi remunerare in modo  adeguato  il  personale  in  questione,
gravato  da  un  impegno  operativo  continuo  ed  oneroso postulante
altresi' una elevata professionalita';
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E' attribuito all'Istituto nazionale di geofisica, per l'anno 1987,
un contributo di L. 250.000.000 da destinare alla incentivazione  del
personale   impegnato  nel  servizio  di  sorveglianza  sui  fenomeni
geosismici.