1. L'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 (disciplina della
produzione  e  del  commercio  delle  acqueviti),  quale   sostituito
dall'art.  8  della  legge  13  agosto  1980,  n. 465, prevede che le
acqueviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti  per
quelle  prodotte  in  Italia  e  che  tali  requisiti  devono  essere
attestati da documenti esteri riconosciuti  idonei  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con i Ministri delle finanze,  della  sanita'  e  del  commercio  con
l'estero.
  2. A seguito della procedura di infrazione ex art. 169 del trattato
CEE contro la Repubblica federale di Germania, la Corte di  giustizia
con  sentenza  del 20 febbraio 1979 (causa n. 120/78) ha stabilito il
principio che un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in
uno  Stato  membro deve poter circolare liberamente anche negli altri
Stati. La stessa Corte ha sottolineato che le disposizioni  nazionali
che  sottopongono  a  particolari  oneri i prodotti provenienti dagli
altri Stati membri sono suscettibili di creare ostacoli  agli  scambi
infracomunitari   e   quindi  costituiscono  una  misura  di  effetto
equivalente  a  una  restrizione  quantitativa,  come  tale   vietata
dall'art. 30 del trattato.
  3.  La  norma suddetta risulta percio' in contrasto con l'art. 30 e
seguenti del trattato di Roma, in quanto obbliga gli operatori  degli
altri  Paesi a produrre acqueviti in conformita' alle norme nazionali
italiane e le autorita' di tali Paesi a certificarne la  conformita'.
  4.  Ora  la  Corte  costituzionale,  con  la sentenza n. 113 del 19
aprile 1985 ha affermato il principio della  prevalenza  del  diritto
comunitario   rispetto   alle   disposizioni   di   diritto   interno
incompatibili con esso, anche con riferimento alle norme del trattato
ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia,
soddisfino al requisito dell'immediata applicabilita'. E  poiche'  la
Corte  di  giustizia  ha  affermato,  per  analoghe  situazioni,  che
disposizioni consimili non si giustificano neppure con la  necessita'
di  soddisfare  esigenze  imperative  di  tutela dei consumatori o di
lealta'  delle  transazioni  commerciali,  si  deve   necessariamente
ritenere  inoperante la disposizione del citato art. 12 della legge 7
dicembre 1951, n. 1559, in attesa di un  riordino  legislativo  della
materia.
  5.  Le  acqueviti  fabbricate  negli  altri  Paesi  della Comunita'
economica europea  in  conformita'  alle  norme  ivi  vigenti  ovvero
commercializzate  negli stessi possono, pertanto, essere destinate al
mercato  italiano  senza  essere  accompagnate  dal  certificato   di
conformita' di cui al citato art. 12 della legge n. 1559/1951.
  6.  Viene  altresi'  evidenziato  che,  per  la  preparazione delle
acqueviti ottenute da frutti di sottobosco, quali autorizzate con  il
decreto  ministeriale  23 gennaio 1987, negli altri Stati membri, per
esigenze tecnologiche e di mercato, viene utilizzata una quantita' di
alcool  agricolo  non  superiore  a  15  litri per 100 chilogrammi di
frutta prima della fermentazione. Nella vigente legislazione italiana
il  problema  non  e' stato regolamentato in considerazione del fatto
che la produzione di tali acqueviti ha avuto sempre scarsa importanza
per  l'Italia;  peraltro  non si puo' sostenere che, per tale motivo,
sia vietato un trattamento preliminare necessario alla produzione  di
tali  acqueviti.  Dovendo  quindi  essere  ammesso il commercio delle
acqueviti prodotte negli altri Stati membri,  con  l'impiego  di  una
quantita'  massima di 15 litri di alcool in 100 chilogrammi di frutta
prima della fermentazione si  ritiene  che  tale  possibilita'  debba
sussistere  anche  per l'industria italiana che non puo' essere messa
in una situazione di  discriminazione  nei  confronti  dell'industria
degli altri Stati membri.
  7.   Devono   inoltre   ritenersi  inoperanti  le  disposizioni  di
etichettatura contenute nel regio decreto-legge 2 febbraio  1933,  n.
23.   Pertanto,   possono   essere  riportate,  alternativamente,  le
indicazioni del  produttore  ovvero  del  confezionatore  ovvero  del
venditore  stabilito  nella  CEE  e  relativa sede, come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982,  n.  322,
con  il  quale  e'  stata attuata la direttiva CEE 79/112 concernente
l'etichettatura e la  presentazione  dei  prodotti  alimentari  e  la
relativa  pubblicita'.  Eventuali  esigenze di natura fiscale possono
essere soddisfatte mediante l'indicazione della licenza UTIF.
  8.  Per  uniformita'  di  trattamento, anche le acqueviti nazionali
destinate ad altri Stati membri prodotte in difformita' alla  vigente
legislazione italiana, ma in conformita' alle norme vigenti nei Paesi
destinatari, non necessitano di alcuna particolare autorizzazione. Le
aziende  interessate,  pertanto,  che  intendono  avvalersi  di  tale
facolta' sono tenute solo  a  darne  comunicazione  all'Ufficio  UTIF
competente   per  territorio  al  fine  della  predisposizione  delle
eventuali opportune misure di controllo e di vigilanza.
  9.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dalla data della  presente,  non  dara'  seguito  alle  richieste  di
autorizzazioni al riguardo.
  Si  prega,  pertanto, il Ministero delle finanze di voler impartire
le  conseguenti  necessarie  istruzioni  ai   competenti   uffici   e
compartimenti doganali.
                                               Il Ministro: BATTAGLIA