IL MINISTRO DEL TESORO Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29 marzo 1988 che autorizzano l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento; Considerato che il citato decreto ministeriale 25 giugno 1988 stabilisce altresi' che nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facolta' di cui sopra con apposito decreto viene indicato il prezzo medio ponderato risultante dall'asta medesima; Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1988 che ha disposto per il 15 luglio 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base; Considerato che il prezzo medio ponderato relativo alle richieste di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, rimaste aggiudicatarie dell'asta dell'11 luglio 1988 e' risultato pari a L. 97,36 per cento lire di valore nominale; Decreta: Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro risultante dall'asta relativa all'emissione del 15 luglio 1988 e' pari a L. 97,36 per cento lire di valore nominale. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 luglio 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1988 Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 304