IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  i  decreti  ministeriali  29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29
marzo 1988 che autorizzano l'emissione dei buoni ordinari del  Tesoro
dal 1› gennaio al 31 dicembre 1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  giugno  1988  con il quale si
stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548  del  regolamento
di   contabilita'   generale  dello  Stato,  i  decreti  ministeriali
concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro  di  durata  non
superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del
prezzo base di collocamento;
  Considerato  che  il  citato  decreto  ministeriale  25 giugno 1988
stabilisce altresi' che nel caso in cui il Tesoro  si  avvalga  della
facolta'  di  cui sopra con apposito decreto viene indicato il prezzo
medio ponderato risultante dall'asta medesima;
  Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1988 che ha disposto per
il 15  luglio  1988  l'emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  a
novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;
  Considerato  che  il prezzo medio ponderato relativo alle richieste
di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, rimaste
aggiudicatarie  dell'asta  dell'11 luglio 1988 e' risultato pari a L.
97,36 per cento lire di valore nominale;
                               Decreta:
  Il  prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro risultante
dall'asta relativa all'emissione del 15 luglio  1988  e'  pari  a  L.
97,36 per cento lire di valore nominale.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 20 luglio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 304