Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1988  la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edimond e' prolungata
al 28 giugno 1987.
   Si  applicano  ai  lavoratori  le agevolazioni di cui all'art. 21,
quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti italiani e
l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale  ai  lavoratori   interessati,   previa   acquisizione   di
dichiarazioni  di  responsabilita'  da  parte  dei  lavoratori stessi
attestanti la non prestazione di  attivita'  lavorative  nei  periodi
sopra indicati.
 
   Con  decreto  ministeriale  16  giugno 1988 in favore di ventinove
operai dipendenti dalla S.p.a. Lamp,  con  sede  in  Pavia,  occupati
presso  lo  stabilimento  di Pavia, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a  8 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, per il periodo dall'11 aprile 1988 al 9 aprile 1989.
 
   Con  decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore di trentacinque
unita' (operai e  intermedi)  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italcementi,
occupati  presso  lo stabilimento di Senigallia (Ancona), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nelle legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 2 dicembre 1987 al 27 novembre 1988.