IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia; Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato; Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 11 del 1986, concernente i criteri per la determinazione delle somme aggiuntive dovute dai soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito; Considerato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della ripetuta legge n. 11 del 1986 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della gia' menzionata legge n. 526 del 1982; Ritenuta, pertanto, la necessita' di determinare i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta dalle imprese assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del contributo predetto; Decreta: Articolo unico I soggetti che provvedono al pagamento del contributo previsto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva: a) pari al 25% del contributo dovuto se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito; b) pari al 50% del contributo dovuto per il trentunesimo giorno di ritardo, aumentato dello 0,86% per ogni giorno successivo e fino al sessantesimo giorno; c) pari al 75% del contributo dovuto, aumentato dello 0,83% per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno e fino al novantesimo giorno; d) pari al 100% del contributo dovuto, aumentato dello 0,55% per ogni giorno di ritardo successivo al novantesimo giorno e fino al duecentosettantesimo giorno. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 marzo 1988 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1988 Registro n. 9 Industria, foglio n. 124