IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, e le successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  7  agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia;
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986,  n.  11,  recante  misure
urgenti  in  materia  previdenziale,  di tesoreria e di servizi delle
ragionerie provinciali dello Stato;
  Visto  in  particolare  l'art. 1 della citata legge n. 11 del 1986,
concernente i criteri per la determinazione  delle  somme  aggiuntive
dovute  dai soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e dei
premi   dovuti   alle   gestioni   previdenziali   ed   assistenziali
successivamente al termine stabilito;
  Considerato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della
ripetuta legge n. 11 del 1986 si applicano alle imprese assicuratrici
nel  caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8
della gia' menzionata legge n. 526 del 1982;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  determinare i criteri per
l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta  dalle  imprese
assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del
contributo predetto;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  I  soggetti  che  provvedono  al  pagamento del contributo previsto
dall'art. 8 della legge 7 agosto 1982,  n.  526,  successivamente  al
termine  stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:
    a) pari al 25% del contributo dovuto se il versamento avviene nei
trenta giorni successivi al termine stabilito;
    b)  pari  al 50% del contributo dovuto per il trentunesimo giorno
di ritardo, aumentato dello 0,86% per ogni giorno successivo  e  fino
al sessantesimo giorno;
    c)  pari  al 75% del contributo dovuto, aumentato dello 0,83% per
ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno  e  fino  al
novantesimo giorno;
    d)  pari al 100% del contributo dovuto, aumentato dello 0,55% per
ogni giorno di ritardo successivo al novantesimo  giorno  e  fino  al
duecentosettantesimo giorno.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 marzo 1988
                                    Il Ministro dell'industria
                                  del commercio e dell'artigianato
                                             BATTAGLIA
Il Ministro del tesoro
       AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1988
Registro n. 9 Industria, foglio n. 124