IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988; Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1 luglio 1988, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.