IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facolta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la cessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1986, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 313, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo; Considerata l'opportunita' di includere nella tariffa di vendita per provvista di bordo la nuova marca di tabacchi lavorati nazionali denominata Master Ultraleggera; Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Decreta: Art. 1. La seguente marca italiana di tabacchi lavorati e' iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo a fianco indicato: Sigarette: Master Ultraleggera Lit. 24.000 per Kg. convenzionale.