Alcune societa' hanno rappresentato la necessita' di chiarimenti su disposizioni concernenti la pubblicazione degli atti nel Bollettino nazionale delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata. Al riguardo precisasi quanto segue: 1. Pubblicazione degli atti della societa' per azioni quotate in borsa: a) non sussiste vincolo cronologico tra pubblicazione nel Bollettino nazionale e pubblicazione su fascicolo regionale; b) non e' necessaria la menzione nel Bollettino nazionale e conseguentemente la predisposizione del relativo indice da parte delle camere di commercio secondo la prassi interpretativa da sempre in vigore; c) ai fini dell'opponibilita' ogni riferimento e' costituito dalla pubblicazione nel Bollettino nazionale del testo integrale degli atti; d) gli atti di cui al comma 2 dell'art. 3, decreto ministeriale 1 giugno 1988, possono essere trasmessi, anche in copia conforme, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la pubblicazione nel Bollettino nazionale, previo sollecito rilascio dell'attestazione di deposito, indipendentemente dallo stato delle procedure per la pubblicazione degli atti stessi su fascicoli regionali. 2. Per le societa' per azioni non quotate in borsa e per le societa' a responsabilita' limitata, ogni riferimento a fini dell'opponibilita' e' costituito dalla menzione contenuta nel Bollettino nazionale relativa all'avvenuta pubblicazione degli atti integrali su fascicoli regionali. 3. Le richieste di attestazione dell'inserzione per menzione o pubblicazione integrale nel Bollettino nazionale debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione V - Via degli Scialoja n. 20 00196 Roma. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: BATTAGLIA